Ricorso ABF prima del riscontro o scadenza dei sessanta giorni inammissibile (ABF Collegio di Roma n. 4740 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è ammissibile solo quando il cliente sia rimasto insoddisfatto dal riscontro fornito al reclamo dall’intermediario, oppure quando l’intermediario non abbia risposto nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo. La presentazione del ricorso prima dello spirare di tale termine, in difetto di riscontro, integra una causa di inammissibilità rilevabile dal Collegio. Il ricorso dichiarato inammissibile per tale ragione può essere riproposto, previo nuovo reclamo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di prestito personale e, a fronte di inadempimenti e della decadenza dal beneficio del termine, aveva concordato un piano di rientro. Con ricorso del 30 dicembre 2025, previo reclamo del 9 dicembre 2025, ha chiesto al Collegio di verificare la correttezza del debito residuo e di rivedere il piano di rientro, lamentando il mancato riconoscimento delle agevolazioni previste dalla normativa emergenziale COVID-19 e contestando le modalità di determinazione del debito.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per essere stato presentato prima del decorso dei sessanta giorni dalla presentazione del reclamo e in assenza di riscontro. Nel merito ha rivendicato la correttezza dei conteggi sull’ammortamento del debito residuo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato per prima l’eccezione preliminare, ritenendola fondata. Il parametro applicato è quello delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, che all’art. VI, par. 1, subordinano la presentazione del ricorso alla duplice condizione alternativa: insoddisfazione del cliente per il riscontro ricevuto, oppure mancato riscontro dell’intermediario nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

La verifica dei tempi ha evidenziato un dato incontrovertibile. Il reclamo è stato ricevuto dall’intermediario il 9 dicembre 2025 ed è stato riscontrato il 30 gennaio 2026; il ricorso, tuttavia, è stato presentato il 30 dicembre 2025, quando il riscontro non era ancora intervenuto e non erano decorsi i sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.

Da qui la conseguenza processuale: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il Collegio ha richiamato sul punto l’orientamento del Collegio di coordinamento, che ha chiarito come la presentazione anticipata del ricorso comporti l’inammissibilità, ferma restando la possibilità di riproporre il ricorso previo nuovo reclamo (cfr. dec. n. 15400 del 2026).

La decisione non affronta nel merito le doglianze sul debito residuo, sul piano di rientro e sulle agevolazioni pandemiche, assorbite dalla declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente resta pertanto libero di riattivare la procedura, una volta maturate le condizioni previste dalle Disposizioni, mediante un nuovo reclamo e, all’esito del riscontro o della sua mancanza, un nuovo ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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