Buoni postali fruttiferi: competenza ABF e prescrizione decennale dalla scadenza (ABF Collegio di Bari n. 2336 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I buoni postali fruttiferi non costituiscono prodotti finanziari né strumenti del mercato monetario, poiché l’art. 1, lett. u) T.U.F. esclude tale qualificazione per i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari e i titoli non sono negoziabili. Ne deriva la sussistenza della competenza dell’ABF anche per controversie originate da contratti sottoscritti più di sei anni prima, quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti. La prescrizione costituisce vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto. Per le serie emesse prima dell’entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, ove non siano compiuti i termini previgenti, si applica l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000: il diritto si prescrive trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.
Il Fatto
La ricorrente, cointestataria con il figlio di due buoni postali fruttiferi sottoscritti il 3 aprile 2002, chiede all’Arbitro il rimborso dei titoli e degli interessi maturati. L’intermediario ha eccepito la prescrizione. La ricorrente sostiene di non aver ricevuto alcun foglio informativo al momento della sottoscrizione e di non essere stata quindi in grado di conoscere la durata dei buoni e il momento di decorrenza della prescrizione.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro per materia e per tempo. Nel merito rileva che i buoni appartengono alla serie AA3, istituita con d.m. del 17 ottobre 2001, liquidabile al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, e che la prescrizione decennale si è compiuta il 4 aprile 2019, ben prima del reclamo del 27 ottobre 2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di incompetenza per materia non è accolta: i buoni postali fruttiferi non sono prodotti finanziari, perché l’art. 1, lett. u) T.U.F. esclude espressamente i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari e perché si tratta di titoli non cedibili né negoziabili nel mercato monetario ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, T.U.F.. Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013.
Quanto alla competenza temporale, la regola dell’art. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale esclude le controversie relative a operazioni anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso. Il Collegio osserva che, secondo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/22, la competenza sussiste quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati alla scadenza, anche se il contratto è stato sottoscritto oltre sei anni prima. La prescrizione è vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sicché la competenza temporale è confermata.
Nel merito, i titoli in esame riportano la dicitura “a termine” sul fronte e la data di emissione, ma nulla indicano sulla scadenza e sui tempi di prescrizione. I buoni appartengono alla serie AA3, istituita con d.m. del 17 ottobre 2001, liquidabile al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. L’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 prevede la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo per capitale e interessi.
Sul dies a quo il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6196/2024, secondo cui alle serie già emesse all’entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, per le quali non si siano compiuti i termini previgenti, si applica l’art. 8, comma 2, del medesimo decreto. L’orientamento è dichiarato conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 19243 del 2023; Cass. n. 23006 del 2023).
Applicando tali principi, i buoni emessi il 3 aprile 2002 sono scaduti al termine del settimo anno, con dies a quo della prescrizione fissato al 4 aprile 2009 e compimento del termine decennale il 4 aprile 2019. Il reclamo del 27 ottobre 2025 è dunque ampiamente successivo. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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