Estinzione anticipata del finanziamento e quietanza liberatoria priva di oggetto determinato (ABF Collegio di Palermo n. 2829 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima del 25 luglio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo i principi affermati dalla sentenza Lexitor e recepiti dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. La quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente produce effetti rinunciativi solo se contiene il preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, quanto alla determinazione quantitativa e causale delle voci non rimborsate, e la volontà espressa in termini non equivoci di abdicare a ulteriori pretese. L’atto deve inoltre avere data contestuale o successiva a quella di estinzione del rapporto. In difetto di tali requisiti l’eccezione dell’intermediario non è accoglibile. Le commissioni di distribuzione, in quanto relative ad attività preliminari alla stipula, restano up front; le commissioni a favore dell’intermediario finanziario, ove il contratto ne preveda la rimborsabilità secondo la curva degli interessi, hanno natura recurring.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2019 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente nel 2023 previa emissione del conteggio estintivo. Insoddisfatto dell’esito del reclamo, si è rivolto all’ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati, quantificata con metodo pro quota in complessivi € 726,60: € 172,20 a titolo di spese di istruttoria ed € 554,40 a titolo di commissione di intermediazione creditizia. In via subordinata ha chiesto, per i costi up front, una riduzione rapportata al criterio della curva per interessi.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’esistenza di una quietanza liberatoria completa, con rinuncia a ulteriori somme. Nel merito ha sostenuto l’irripetibilità delle commissioni di distribuzione, richiamando pronunce della giustizia ordinaria e l’art. 27 del d.lgs. n. 104/2023, e ha contestato la richiesta di spese legali per il carattere seriale della controversia.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. Richiama il combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) e 125-sexies TUB, la sentenza CGUE dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, l’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina intertemporale limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”. Da ciò deriva l’applicazione dei principi Lexitor ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021. Il Collegio esclude che la sentenza CGUE del 9 febbraio 2023 abbia superato la decisione Lexitor, avendo quella valorizzato le differenze di contesto tra le direttive 2008/48/CE e 2014/17/CE.
Riconosciuta la legittimazione passiva dell’intermediario quale percettore delle somme e autore del conteggio estintivo, il Collegio esamina la quietanza liberatoria. In linea con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827/2017, essa vale come rinuncia solo se indica l’ammontare e i titoli delle voci non rimborsate e manifesta in modo inequivoco la volontà abdicativa, con data contestuale o successiva all’estinzione. Nel caso concreto la quietanza non reca indicazione né della voce di costo oggetto di rinuncia né del suo ammontare: l’eccezione è quindi infondata.
Nel merito il Collegio qualifica le voci di costo: le commissioni a favore dell’intermediario finanziario hanno natura recurring, essendo prevista in contratto la rimborsabilità secondo il criterio della curva degli interessi; le commissioni di distribuzione restano up front, perché riferite ad attività preliminari alla stipula. Su queste basi il ricorso è accolto in parte, con condanna dell’intermediario alla restituzione di € 353,89 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Le ulteriori domande sono respinte: quella di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza è formulata in modo generico e priva di prova; quella relativa alle spese di assistenza difensiva è infondata per la tipologia seriale della controversia. Il Collegio dispone inoltre il contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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