Conto corrente e omessa adeguata verifica antiriciclaggio con concorso di colpa (ABF Collegio di Bologna n. 4711 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che non provi di aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica imposti dal d.lgs. n. 231/2007 in fase di apertura del conto corrente destinatario di un bonifico risponde del danno consistente nella irrecuperabilità delle somme trasmesse. La condotta omissiva, posta a presidio di un interesse pubblico, è necessaria e sufficiente a cagionare il pregiudizio, o comunque ad aggravare il pericolo del suo verificarsi, precludendo l’individuazione del soggetto e del patrimonio effettivamente riferibili alla denominazione del conto. Sussiste la competenza dell’ABF anche quando il ricorso concerne la normativa antiriciclaggio, ove si contesti la correttezza del comportamento dell’intermediario nel darvi attuazione. Il risarcimento si riduce in presenza di concorso di colpa del ricorrente che, pur vittima di una truffa, abbia operato senza i minimi canoni di prudenza in una operazione finanziaria complessa e non trasparente.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver incaricato una società estera di vendere un orologio custodito in una cassetta di sicurezza in Svizzera e di bonificare il corrispettivo, pari a € 68.000,00, sul conto di una seconda società, nell’ambito di una operazione poi rivelatasi una truffa. Il conto destinatario era acceso presso la banca convenuta. Secondo il ricorrente, l’apertura del conto a una società estera senza i controlli antiriciclaggio avrebbe reso impossibile reperire il titolare e recuperare la somma.
L’intermediario eccepisce il difetto di legittimazione attiva e l’incompetenza per materia dell’Arbitro, non essendo il ricorrente “cliente” né essendo il pregiudizio conseguenza immediata e diretta di una propria condotta. Nel merito nega irregolarità nell’esecuzione e prospetta il concorso colposo del ricorrente, che avrebbe potuto verificare lo stato “dormant” della società beneficiaria già dal febbraio 2020.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Richiamate le Disposizioni ABF (sez. I, § 3), che qualificano cliente il soggetto che ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione con l’intermediario per servizi bancari e di pagamento, il Collegio richiama la nozione di contatto sociale qualificato elaborata dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 11070/2023), cioè la presenza di specifici obblighi di protezione dell’intermediario verso il soggetto. Sul punto richiama anche Corte di Cassazione, ordinanza n. 1741/2024, che ha ravvisato tale contatto tra creditore insoddisfatto e PSP di destinazione del bonifico per errata indicazione dell’IBAN.
Quanto alla competenza in materia antiriciclaggio, il Collegio richiama la decisione n. 6074/2024 del Collegio di Coordinamento: la circostanza che il ricorso concerna la normativa antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove si contesti la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nell’attuarla. Entrambe le eccezioni sono pertanto respinte.
Nel merito, il Collegio osserva che il ricorrente non chiede di conoscere i dati dell’accipiens, ma contesta la violazione degli obblighi di adeguata verifica del d.lgs. n. 231/2007: l’eccezione di riservatezza della banca è quindi fuori fuoco. Rileva inoltre che non è in atti alcuna documentazione circa l’adempimento di tali obblighi. Richiamando propri precedenti (Collegio di Bologna, decisioni n. 1618/2025 e n. 1723/2025), afferma che la condotta omissiva dell’intermediario è necessaria e sufficiente a cagionare il danno da irrecuperabilità delle somme.
Il Collegio rileva però che la documentazione prodotta e la stessa ammissione del ricorrente delineano una operazione finanziaria complessa, condotta con veicoli diversi e modalità non del tutto trasparenti. Tali modalità avrebbero imposto, pur in presenza di una truffa subita, minimi canoni di prudenza e avvedutezza, risultati del tutto assenti.
Da qui il concorso di colpa delle parti nella causazione dell’evento dannoso e il parziale accoglimento del ricorso nella misura del 10% della somma oggetto di lite. L’intermediario è dichiarato tenuto alla restituzione di € 6.800,00, oltre al contributo alle spese della procedura e al rimborso del versamento per il ricorso.
Nota della Redazione
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