Ricorso inammissibile all’ABF per somma oltre soglia e litispendenza penale (ABF Collegio di Roma n. 321 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è inammissibile quando la richiesta della parte ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro di importo superiore a Euro 200.000,00. È del pari inammissibile il ricorso che investa una controversia già sottoposta all’autorità giudiziaria. Ove la controversia penda dinanzi al giudice penale, l’inammissibilità prescinde dalla costituzione di parte civile e dalla circostanza che tra le due controversie sussista una comunanza solo parziale e non identità di domande. La stessa preclusione opera quando il giudice penale abbia disposto il sequestro delle somme accreditate al beneficiario di un’operazione disconosciuta.
Il Fatto
La parte ricorrente, previo reclamo, si rivolge all’Arbitro lamentando il mancato rimborso di quattro bonifici, non accreditati e bloccati presso l’intermediario del beneficiario. Si tratta di due disposizioni del 3 marzo 2025, di Euro 86.370,00 e Euro 90.000,00, e di altre due dell’8 marzo 2025, entrambe di Euro 94.186,00. La ricorrente chiede il rimborso degli importi o chiarimenti sulla situazione, oltre alla verifica della gestione della banca ricevente.
L’intermediario resistente eccepisce che i bonifici, per complessivi Euro 368.240,00, sono stati disposti direttamente dalla ricorrente verso un unico beneficiario, con l’IBAN dalla stessa indicato. Riferisce inoltre che il Tribunale di Roma ha notificato un provvedimento di sequestro preventivo del conto del beneficiario, che ne ha precluso l’operatività, e di essersi attivato invano per bloccare l’accredito a seguito della comunicazione della frode, per quanto tardiva. Conclude per il rigetto nel merito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice e autonomo profilo. Il primo attiene alla soglia di valore. Le disposizioni della Banca d’Italia che regolano il procedimento dinanzi all’Arbitro prevedono che, quando la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’Arbitro sempre che l’importo richiesto non superi Euro 200.000,00.
Nel caso in esame la ricorrente chiede la restituzione di Euro 368.240,00, importo ben superiore al limite indicato. Il dato è ricavato dalla somma dei quattro bonifici descritti nella stessa esposizione dei fatti, e il Collegio lo assume come riferimento della domanda senza operare distinzioni tra le singole disposizioni.
Il secondo profilo riguarda il rapporto con la giurisdizione penale. Le medesime disposizioni escludono che l’Arbitro possa pronunciarsi su ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria. Il Collegio richiama la decisione n. 5387 del 2012 del Collegio di coordinamento, secondo cui, ove la controversia sia già stata sottoposta alla cognizione del giudice penale, il ricorso all’Arbitro è inammissibile, senza che rilevi l’avvenuta o possibile costituzione di parte civile e anche quando tra le due controversie sussista una comunanza solo parziale e non identità di domande.
Su questa linea il Collegio territoriale ricorda di aver già escluso la possibilità di pronunciarsi nel merito laddove il giudice penale abbia disposto il sequestro delle somme accreditate al beneficiario di un’operazione disconosciuta, richiamando le proprie decisioni n. 5240 del 2025, n. 4759 del 2022, n. 4737 del 2022 e n. 24787 del 2021. È esattamente quanto accaduto nel caso in esame, in cui il Tribunale di Roma ha sequestrato il conto del beneficiario.
Il Collegio non scende pertanto all’esame del merito della doglianza, relativa alla gestione dell’accredito da parte dell’intermediario ricevente, e si limita a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. La decisione lascia impregiudicata ogni valutazione nelle sedi competenti.
Nota della Redazione
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