Segnalazione SIC di credito ceduto e legittimazione del cedente alla cancellazione (ABF Collegio di Roma n. 1952 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione delle segnalazioni negative presenti nei sistemi di informazione creditizia per decorso del termine di visibilità costituisce un obbligo legale a carico del solo gestore dei SIC e non anche dell’intermediario che ha trasmesso la segnalazione. La domanda del cliente che, dopo la cessione del credito, chieda la rimozione della segnalazione di “credito ceduto” non può pertanto essere accolta nei confronti del cedente. Il regime di permanenza delle informazioni è disciplinato dall’Allegato 2 al Nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. La legittimazione a effettuare la segnalazione in occasione della cessione non è di per sé sindacabile in questa sede, ove non sia contestato il profilo formale o sostanziale della medesima.
Il Fatto
Il ricorrente contesta la legittimità di una segnalazione per “credito ceduto” presente nelle banche dati SIC, pur in assenza di segnalazioni di ritardi o di altri eventi negativi. Sostiene che la segnalazione sia pregiudizievole e gli impedisca di accedere al credito, e ne chiede la cancellazione unitamente al rimborso delle spese legali.
L’intermediario resistente riferisce che la segnalazione riguarda un contratto di mutuo artigiano concluso dal ricorrente, eseguito in modo irregolare con numerosi ritardi nei pagamenti, che avevano indotto la banca a revocare il beneficio del termine e a richiedere le rate residue nel febbraio 2023. In occasione dei ritardi erano stati inviati preavvisi di segnalazione a mezzo raccomandata all’indirizzo della ditta, coincidente con il domicilio indicato in contratto. Intervenuta la cessione del credito ex art. 1260 c.c. nel maggio 2024, la banca ha trasmesso la segnalazione come previsto dalla disciplina vigente. In sede di repliche il ricorrente ha aggiunto che, dopo la cessione, la banca non sarebbe più legittimata a effettuare segnalazioni sul suo nominativo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua l’oggetto del ricorso nella contestazione della legittimità di una segnalazione nei SIC che attesta la cessione del credito. Dalle evidenze in atti il credito risulta ceduto nel maggio 2024 e risultano assenti segnalazioni per ritardi nei pagamenti. La censura del ricorrente non investe il profilo formale o sostanziale della segnalazione, ma attiene esclusivamente alla legittimazione attiva del segnalante dopo la cessione.
Il Collegio richiama l’Allegato 2 al Nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, che disciplina il regime di permanenza delle segnalazioni nei SIC. Su tale base osserva che, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, la cancellazione delle segnalazioni negative per decorso del termine costituisce un obbligo legale a carico del solo gestore dei SIC e non anche dell’intermediario.
Il Collegio richiama sul punto le proprie precedenti decisioni n. 6879/2019, n. 890/2020 e n. 487/2021. Poiché l’obbligo di cancellazione grava sul gestore delle banche dati e non sul cedente che ha trasmesso la segnalazione in occasione della cessione, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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