Scorrimento graduatorie professori universitari e autonomia regolamentare degli atenei (C.G.A.R.S. n. 160 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio generale di scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, espresso dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013, non si applica in via diretta e automatica alle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia. L’art. 18 della legge n. 240/2010 demanda agli atenei di disciplinare con proprio regolamento la chiamata dei professori, sicché l’amministrazione è tenuta ad applicare il regolamento vigente ratione temporis. Ove tale regolamento preveda lo scorrimento solo in caso di rinuncia del vincitore, la chiamata dell’idoneo collocato in posizione utile non è dovuta e l’indizione di un nuovo concorso è legittima, senza obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato scorrimento.
Il Fatto
L’appellante principale si era collocata al secondo posto, quale prima idonea non vincitrice, nella graduatoria di una procedura valutativa per un posto di professore di seconda fascia, approvata con decreto rettorale del 2017. L’ateneo indisse poi un nuovo bando, pubblicato nel novembre 2018, per la copertura del medesimo posto nel medesimo settore concorsuale. La ricorrente impugnò il nuovo bando sostenendo che, in presenza di una graduatoria ancora efficace, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento e alla sua chiamata, in applicazione delle norme generali in materia di reclutamento nel pubblico impiego.
Dopo un articolato percorso processuale, con plurime decisioni anche in sede cautelare e un giudizio di rinvio, il TAR Sicilia – Catania respinse il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. L’appellante ha impugnato la sentenza chiedendo, in via gradata, la condanna dell’ateneo al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, inclusa la perdita di chance.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il profilo logicamente prioritario, ossia l’applicabilità del principio di scorrimento delle graduatorie alla vicenda. Richiama l’art. 18 della legge n. 240/2010, che riconosce l’autonomia regolamentare degli atenei nella disciplina della chiamata dei professori, nel rispetto dei criteri ivi enunciati. Su questa base il giudice ricostruisce il quadro normativo applicabile, verificando il contenuto del regolamento di ateneo vigente al momento della selezione.
Il regolamento approvato nel 2014, applicabile ratione temporis, all’art. 8 prevedeva lo scorrimento della graduatoria esclusivamente in caso di rinuncia del candidato vincitore. Da ciò il Collegio deduce che, in quella cornice, lo scorrimento non era consentito: la specifica previsione della sola ipotesi di rinuncia conferma l’esclusione di ogni altro utilizzo della graduatoria. L’interpretazione è avvalorata dal confronto con il successivo regolamento del 2018, che ha introdotto espressamente la graduatoria degli idonei e ne ha disciplinato lo scorrimento entro un anno dall’approvazione degli atti. Il raffronto tra i due testi non lascia dubbi sull’assenza, nel previgente regolamento, di una simile possibilità.
Il Collegio esclude poi che le norme legislative invocate dall’appellante possano trovare diretta applicazione. Non è in discussione la portata generale dell’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 nel settore del pubblico impiego, ma la loro applicazione automatica alle procedure di reclutamento dei professori universitari. L’ateneo era tenuto ad applicare il proprio regolamento, che non consentiva lo scorrimento. I precedenti giurisprudenziali richiamati dall’appellante riguardano settori privi di analoga autonomia regolamentare e non sono pertinenti.
Accertata la vigenza di una disciplina regolamentare ostativa, il giudice ritiene irrilevante indagare la natura della graduatoria, se atto endoprocedimentale o atto ad efficacia esterna: anche aderendo a quest’ultima tesi, non muterebbero le conclusioni sull’assenza dell’obbligo di scorrimento e sulla legittimità del nuovo bando. Ne deriva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della censura sull’omessa motivazione del nuovo bando: manca un interesse concreto e attuale, non essendovi alcun onere di motivazione sul mancato scorrimento. Il bando di concorso, quale atto amministrativo generale, sfugge inoltre all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990.
L’appello principale è pertanto respinto, con conseguente improcedibilità dell’appello incidentale condizionato e compensazione delle spese del grado, in ragione della parziale novità delle questioni e della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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