Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Puglia n. 1348 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione e può, quindi, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, in tal caso, non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione espressa del difensore, resa in memoria e confermata a verbale all’udienza pubblica, integra il presupposto della pronuncia. Sussistendo la concorde richiesta delle parti, la compensazione integrale delle spese di lite è disposta ai sensi di legge.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare della licenza n. 16/2008 per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, poi ceduta alla società ricorrente. Con provvedimento del 29.04.2021, notificato il 4.5.2021, il Dirigente dell’Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune di Ginosa revocava l’autorizzazione, richiamando le criticità segnalate con nota del 9.02.2021 e rilevando che nel termine, scaduto il 25.04.2021, non era pervenuto alcun riscontro procedimentale. La revoca si fondava sulla carenza dei requisiti previsti dalla legge n. 21/1992, in particolare sull’assetto di società di capitali non contemplato dall’art. 7, comma 1.
Il ricorrente impugnava la revoca e la nota presupposta davanti al TAR Puglia, deducendo errori di presupposizione, carenza istruttoria e motivazionale e violazione delle garanzie procedimentali. Il Comune si costituiva, chiedendo la reiezione. Con ordinanza cautelare n. 505 del 2021 la Sezione respingeva l’istanza di sospensione, ritenendo non dimostrata la sussistenza dei requisiti in capo alla società.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il ricorrente otteneva un nuovo nulla osta comunale all’esercizio dell’attività, previo conferimento della licenza a una cooperativa in aderenza alla possibilità prevista dall’art. 7 della legge n. 21/1992. Su questa base, con memoria depositata il 18 novembre 2024, dichiarava il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2024 il difensore confermava a verbale la dichiarazione, e i difensori di entrambe le parti chiedevano la compensazione. Il Collegio ha quindi esaminato la questione processuale, senza scendere nel merito delle censure originariamente proposte.
Il Tribunale ha richiamato il principio generale secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Da ciò deriva la possibilità di dichiarare la perdita di ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, in questa evenienza, non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
L’esito non poteva essere, dunque, che la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenienza era rappresentata dalla dichiarazione espressa contenuta nella memoria del 18 novembre 2024 e confermata a verbale, con la quale la parte aveva rilevato l’insussistenza di residui profili di interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato i presupposti di legge, tra cui la dichiarazione espressa resa a verbale da entrambi i difensori, e ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite. La sentenza è stata quindi dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.