Silenzio del Comune sul parere ASI: obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 1324 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dal Consorzio ASI nell’ambito del procedimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico non è atto autonomamente lesivo e non chiude il procedimento, anche quando sia obbligatorio e vincolante. Esso costituisce un atto endoprocedimentale, privo di legittimazione passiva autonoma del soggetto che lo esprime. Il Comune competente resta pertanto titolare dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il ricorso contro il silenzio va accolto, con condanna dell’ente all’adozione del provvedimento entro un termine perentorio e nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. Il Consorzio, evocato in giudizio, va estromesso per difetto di legittimazione passiva.
Il Fatto
Due società hanno presentato al Comune di Foggia, in data 30.7.2021, l’istanza ex art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il procedimento è rimasto fermo al parere negativo del Consorzio ASI, espresso dapprima nel 2022 e poi nuovamente nel 2024, senza che il Comune adottasse alcun provvedimento conclusivo.
Le ricorrenti hanno agito per l’accertamento del silenzio e per l’ordine di concludere il procedimento con provvedimento espresso, con nomina del commissario in caso di inosservanza. Si sono costituiti il Comune e il Consorzio ASI, quest’ultimo eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione giuridica nella natura del parere ASI all’interno del procedimento: se, in quanto obbligatorio e vincolante, esso chiuda il procedimento, oppure se resti necessario un provvedimento comunale. La risposta è decisiva anche ai fini della legittimazione passiva.
Il Tribunale richiama un proprio recente precedente, la sentenza n. 325/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il parere del Consorzio ASI in una vicenda sovrapponibile. Il presupposto è che si tratti di un atto privo di carattere autonomamente lesivo. Il Collegio non ha ragione di discostarsi da quell’iter argomentativo, al quale rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Da ciò deriva, sul piano processuale, l’accoglimento della richiesta di estromissione del Consorzio dal giudizio. Il parere non è oggetto di impugnazione in questa sede e non se ne possono sindacare le ragioni di merito. La statuizione è quindi di carattere processuale, non sostanziale.
Nel merito, il Comune non ha adottato alcun provvedimento conclusivo: il silenzio serbato sull’istanza è illegittimo. Il ricorso va accolto con condanna dell’ente alla riattivazione del procedimento e all’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Il Tribunale nomina Commissario ad acta il Prefetto di Foggia, o suo delegato, che dovrà provvedere nel successivo termine di 60 giorni su istanza di parte. Le spese sono compensate, in ragione della soluzione in punto di diritto raggiunta solo con il recente precedente della Sezione.
Nota della Redazione
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