Il DASPO non decade per effetto dell’assoluzione nel procedimento presupposto (Cass. pen. Sez. 3 n. 5763 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proscioglimento per i fatti-reato che hanno determinato l’adozione del DASPO non comporta l’automatica decadenza del provvedimento adottato dal questore, il quale resta efficace sino alla revoca o alla modifica ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989. L’errore del destinatario sulla vigenza dell’obbligo di presentazione integra un errore sulla legge penale, non scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen. L’obbligo di presentazione non dipende dall’accesso del pubblico allo stadio, operando in relazione a qualsiasi gara programmata e normalmente pubblicizzata. Ai fini del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice può valutare la reiterazione di condotte nel medesimo ambito, anche risalenti nel tempo.

Il Fatto

Con sentenza del 13/06/2025 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 6, comma 2, legge n. 401/1989, per aver violato l’obbligo di presentazione presso gli uffici della questura in concomitanza con un incontro di calcio. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’insussistenza dell’elemento soggettivo, la mancata conoscibilità dell’evento, l’erronea esclusione della particolare tenuità del fatto e l’inadeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ribadendo il principio secondo cui il proscioglimento per i fatti-reato che hanno determinato l’adozione del DASPO non comporta l’automatica decadenza del provvedimento questorile, che resta efficace sino a revoca o modifica. L’eventuale errore del ricorrente sulla vigenza dell’obbligo integra un errore sulla legge penale, non scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen., non potendo rilevare le rassicurazioni asseritamente fornite dal difensore o da agenti di polizia, la cui esistenza è smentita dalla circostanza che l’istanza di revoca fu presentata solo successivamente alla partita oggetto di contestazione.

Quanto alla conoscibilità dell’evento sportivo, la Corte ha richiamato il principio per cui l’obbligo di presentazione non dipende dall’accesso del pubblico allo stadio, operando in relazione a qualsiasi gara programmata e normalmente pubblicizzata. La funzione dell’obbligo è quella di prevenire episodi di violenza connessi alle manifestazioni sportive anche al di fuori o in prossimità dei luoghi di gara, sicché la chiusura al pubblico non elide l’offensività della condotta di inottemperanza.

In ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che aveva escluso la causa sulla base della reiterazione di condotte nel medesimo ambito, richiamando plurime condanne per fatti commessi tra il 2013 e il 2015 e altri gravi delitti in materia di stupefacenti. Il ricorso, limitandosi a richiamare la datazione dei precedenti, si risolveva in una sollecitazione di rivalutazione del merito, estranea al sindacato di legittimità.

Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sul trattamento sanzionatorio, ricordando che il giudizio di comparazione è sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., sceglie l’equivalenza ritenendola idonea a realizzare l’adeguatezza della pena. Il ricorrente nulla aveva argomentato avverso la conferma del giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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