Risarcimento medici specializzandi “a cavallo”: spetta dal 1° gennaio 1983 (Cass. civ. Sez. 3 n. 11410 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione della direttiva 82/76/CEE spetta anche ai medici iscritti a corsi di specializzazione in anni anteriori al 1982-1983, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione. Il frazionamento dell’indennizzo per il primo anno accademico opera soltanto se l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza sono iniziati prima del 1° gennaio 1983; ove invece il corso si sia svolto integralmente dopo tale data, il risarcimento va riconosciuto per l’intero anno.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, aveva accolto le domande risarcitorie di alcuni medici per la mancata percezione di un’adeguata remunerazione durante i corsi di specializzazione, a causa del ritardo dello Stato italiano nel recepire le direttive europee in materia. La liquidazione era stata commisurata all’intera durata dei corsi, incluso il primo anno accademico, anche per coloro che si erano immatricolati “a ridosso” del 1° gennaio 1983.
Le amministrazioni statali hanno impugnato la decisione, sostenendo che per i medici immatricolati successivamente al 1° gennaio 1983 il risarcimento avrebbe dovuto essere commisurato alla sola frazione del primo anno successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva, e che per i corsi iniziati nel 1982 il diritto doveva comunque decorrere solo dal 1° gennaio 1983.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha inquadrato la questione alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 20278 del 2022, emessa dopo il rinvio pregiudiziale risolto dalla CGUE con la sentenza del 3 marzo 2022, in C-590/20. In base a tale consolidato principio, il diritto al risarcimento spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione.
Quanto alla misura dell’indennizzo per il primo anno, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20348 del 2018, escludendo però che la regola del frazionamento valga indistintamente. Il frazionamento opera soltanto quando l’effettiva frequenza del corso sia iniziata prima del 1° gennaio 1983: solo in tal caso, infatti, una parte del primo anno si è svolta quando lo Stato non era ancora inadempiente. Viceversa, se il corso è iniziato e si è svolto integralmente dopo quella data, l’indennizzo va riconosciuto per l’intero periodo.
Applicando tali principi, i medici che avevano iniziato la specializzazione nel dicembre 1982 hanno diritto agli emolumenti solo con decorrenza dal 1° gennaio 1983, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata. Per i medici i cui corsi, pur afferenti all’anno accademico 1982-1983, erano stati effettivamente iniziati dopo il 1° gennaio 1983, il risarcimento integrale è stato invece ritenuto corretto, essendosi l’intera frequenza svolta durante il periodi di inadempimento statale.
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Nota della Redazione
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