Truffa contrattuale: artifici e raggiri rilevano anche in fase precontrattuale (Cass. pen. Sez. II n. 5198 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di truffa contrattuale la condotta fraudolenta consistente in artifici e raggiri deve precedere l’induzione in errore e il conseguimento dell’ingiusto profitto, quale loro necessario antecedente causale. Il comportamento diretto a ingenerare errore può manifestarsi in ogni fase del rapporto negoziale, anche nel corso dell’esecuzione contrattuale, purché la condotta decettiva sia legata da nesso eziologico agli atti di disposizione patrimoniale. L’ingiusto profitto si identifica essenzialmente con il fatto stesso della stipulazione del contratto, anche a prescindere dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni e dall’equilibrio sinallagmatico pattuito. La verifica della sussistenza della condotta e dell’elemento soggettivo attiene al merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

Il Fatto

La sentenza impugnata ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per i reati di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. L’imputato, amministratore unico e legale rappresentante di una società di diritto britannico con sede secondaria dichiarata a Milano, aveva promesso a due imprese in crisi di liquidità la concessione di finanziamenti da parte di terzi, previa stipula di un contratto di agevolazione di credito che presupponeva il rilascio di una promissory note e di una polizza fideiussoria.

I finanziamenti non furono mai erogati. Il ricorrente ha articolato due motivi, deducendo la violazione dell’art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e dell’ingiusto profitto. La questione arriva in cassazione per la dedotta insussistenza della condotta decettiva nella fase esecutiva del contratto e dell’utilità economica conseguita.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sotto le vesti della violazione di legge, la difesa sollecita in realtà una nuova ponderazione del compendio istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda in modo coerente e conforme ai principi enunciati dalla Corte regolatrice.

La condotta è riconducibile alla nozione di artifici e raggiri. Secondo il chiarimento sistematico richiamato, l’artifizio è l’espediente con cui l’agente, alterando la realtà esterna, crea nella vittima una falsa rappresentazione; il raggiro indica un comportamento per lo più verbale, ma anche silenzioso, ispirato ad astuzia e idoneo a sorprendere la buona fede altrui. Nel delitto di truffa la condotta decettiva deve precedere l’induzione in errore e il profitto, quale loro antecedente causale.

Nella truffa contrattuale, fermo il nesso eziologico, il comportamento diretto a ingenerare errore può manifestarsi in ogni fase del rapporto negoziale e, in astratto, anche nel corso dell’esecuzione. Nel caso concreto la Corte esclude la rilevanza del profilo, perché l’attività decettiva non si è protratta oltre la sottoscrizione dell’atto notarile: essa si è articolata lungo l’intera fase precontrattuale, sino al rogito, con inequivoco collegamento causale con i successivi atti di disposizione patrimoniale. La doglianza su un inesistente contrasto giurisprudenziale è quindi irrelata rispetto all’apparato motivazionale.

La sentenza evidenzia il continuum delle condotte, dirette prima a carpire la fiducia dei contraenti — piccoli imprenditori in difficoltà economica — e poi a mascherare una volontà di non adempiere già radicata dall’inizio. Le spiegazioni defatiganti sul mancato accredito non costituiscono ulteriore segmento della condotta decettiva, ma prova a posteriori dell’elemento soggettivo. L’eventuale idoneità astratta della formula negoziale non incide, perché l’illiceità si fonda sulla falsa rappresentazione di una inesistente struttura esperta nella finanza internazionale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’ingiusto profitto consiste essenzialmente nel fatto stesso della stipulazione del contratto, anche a prescindere dallo squilibrio oggettivo delle prestazioni, e che nemmeno l’equilibrio sinallagmatico esclude il reato. Costituisce atto di disposizione patrimoniale la decisione dei contraenti di accedere alla proposta, aderendo alle singole clausole e perdendo la possibilità di risolvere altrove la propria illiquidità. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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