Usufrutto uxorio e diritto alla percezione dei frutti civili (Cass. civ. Sez. 2 n. 15135 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della legge n. 151/1975, il coniuge superstite è legatario ex lege di una quota di usufrutto sull’eredità e, pertanto, è esonerato dalla richiesta ex art. 649 c.c. e dalla necessità dell’inventario e della garanzia ex art. 1002 c.c.. L’omessa prestazione della cauzione e l’omessa compilazione dell’inventario inibiscono l’acquisto del possesso ma non intaccano l’acquisto immediato del diritto di usufrutto, né la partecipazione alla comunione di godimento. Tale comunione impropria tra proprietà dell’erede e usufrutto pro quota del legatario comporta che, in caso di godimento indiretto del bene da parte del proprietario mediante locazione a terzi, l’usufruttuario ha diritto alla corresponsione della quota di frutti civili a lui spettante, senza che la sua inerzia possa configurare una rinuncia al diritto. Il relativo credito si prescrive nel termine ordinario di dieci anni ex art. 2946 c.c., non trovando applicazione la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dalla vedova di un soggetto deceduto nel 1975, la cui successione era regolata dal regime anteriore alla riforma del diritto di famiglia. La donna, titolare di usufrutto uxorio su un terzo dell’eredità, agiva contro le nipoti, eredi del figlio, per ottenere la quota dei frutti derivanti dalla locazione di un immobile ereditario. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva parzialmente accolto il gravame delle convenute, disponendo la ripartizione pro quota del debito ereditario, ma confermando il diritto della donna a percepire i frutti. Le soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito l’istituto dell’usufrutto uxorio, richiamando il principio per cui l’abrogazione dell’art. 547 c.c. opera solo per le successioni apertesi dopo l’entrata in vigore della legge di riforma. Per le successioni precedenti, il coniuge superstite assume la qualità di legatario ex lege, investito sin dall’apertura della successione di un diritto reale che gli consente di partecipare a pieno titolo alla comunione ereditaria.
Quanto alla violazione dell’art. 1102 c.c., la Suprema Corte ha confermato che l’uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei compartecipi, nei limiti consentiti, non è di per sé pregiudizievole per gli altri. Tuttavia, quando si realizzi un uso indiretto mediante locazione, il comproprietario che ne trae vantaggio è tenuto a corrispondere agli altri partecipanti la quota di frutti civili loro spettante. Nel caso di specie, la comunione impropria tra proprietà e usufrutto uxorio imponeva di riconoscere alla donna un terzo dei canoni percepiti dalle ricorrenti.
La Corte ha altresì rigettato la censura relativa all’art. 1002 c.c., ribadendo che l’omessa redazione dell’inventario e la mancata prestazione della cauzione, pur inibendo l’acquisto del possesso, non intaccano l’acquisto immediato del diritto di usufrutto e la qualità di partecipe della comunione di godimento. Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza antecedente alla riforma, è stato confermato in considerazione dell’ampliamento dei diritti del coniuge superstite.
In merito alla legittimazione passiva, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la locazione della cosa comune da parte di un comproprietario rientra nella gestione di affari, con conseguente obbligo di restituire agli altri partecipanti i canoni percepiti anche per loro conto. Quanto alla prescrizione, il diritto del comunista a vedersi riconoscere i canoni si fonda su un obbligo riconducibile al mandato, sicché il termine applicabile è quello ordinario decennale, non quello quinquennale previsto per le prestazioni periodiche. Infine, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla mancata compensazione delle spese, trattandosi di valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.