Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 16179 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso principale, rispettosa dell’art. 390 cod. proc. civ., non necessita di adesione delle controparti per produrre effetto e impone la dichiarazione di estinzione parziale del giudizio, senza obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, primo comma-quater, d.P.R. n. 115/2002. La rinuncia all’impugnazione principale non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, che va quindi esaminata, non trovando applicazione l’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, che non consente di individuare la statuizione del giudice neppure attraverso la loro interpretazione congiunta, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Tivoli veniva sciolta la comunione ereditaria di un compendio immobiliare, con assegnazione dei beni secondo il progetto divisionale del consulente d’ufficio e con condanna al pagamento dei conguagli. La società convenuta proponeva appello principale, mentre una delle parti proponeva appello incidentale avverso la compensazione delle spese di primo grado e l’altra chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ..
La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale e condannava l’appellante al pagamento della metà delle spese del doppio grado, compensando l’altra metà. In motivazione, la domanda riconvenzionale ex art. 96 cod. proc. civ. veniva accolta nei limiti della condanna alle spese del primo grado, ma il dispositivo non conteneva alcuna pronuncia sul punto né sul riparto delle spese tra le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’estinzione parziale del giudizio limitatamente al ricorso principale, in seguito alla rinuncia depositata dal ricorrente. Ha poi richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 8925 del 2011, secondo cui la rinuncia all’impugnazione principale non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva, che va esaminata, non potendo l’esito di quest’ultima essere rimesso all’esclusiva volontà dell’impugnante principale.
Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte ha rilevato un contrasto irriducibile tra la motivazione, che accoglieva la domanda riconvenzionale ex art. 96 cod. proc. civ., e il dispositivo, che su di essa taceva. Non essendo possibile, neppure tramite interpretazione congiunta, comprendere se la domanda fosse stata accolta o rigettata, la Corte ha applicato l’indirizzo di legittimità per cui tale contrasto insanabile determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente accoglimento del motivo.
Il secondo motivo, riqualificato come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo dell’omessa pronuncia, è stato ritenuto fondato: nel dispositivo mancava qualsiasi statuizione sulle spese di lite relative alla posizione della ricorrente incidentale, non potendo la formula “le spese seguono la soccombenza” contenuta in motivazione supplire alla mancata liquidazione.
Il terzo motivo del medesimo ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, riguardando la parziale compensazione delle spese una posizione diversa da quella della ricorrente. Quanto al ricorso incidentale dell’altra parte, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla parziale compensazione delle spese di primo grado, coerente con il principio che nei giudizi di divisione le spese per lo scioglimento della comunione gravano sulla massa, salva la soccombenza per eccessive pretese o inutili resistenze. Il motivo è stato invece accolto con riferimento alle spese del secondo grado, mancando in motivazione qualsiasi ragione idonea a giustificare la compensazione parziale disposta in dispositivo.
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Nota della Redazione
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