Notifica telematica: allegato illeggibile e inidoneità del messaggio comportano inesistenza della notifica (Cass. civ. Sez. L n. 22620/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione telematica a mezzo posta elettronica certificata, la trasmissione di un messaggio contenente un allegato illeggibile e privo, nel corpo del messaggio, di qualunque riferimento che consenta al destinatario di identificare l’atto notificato – quali il soggetto notificante, le parti del giudizio, l’oggetto della notifica o la pronuncia impugnata – comporta la radicale inesistenza della notifica, non già una mera nullità sanabile. L’assenza di attività difensiva della parte intimata esclude qualsiasi ipotesi di sanatoria per raggiungimento dello scopo, e il giudice di legittimità non può disporre il rinnovo della notificazione ex art. 291 c.p.c., trattandosi di attività notificatoria inidonea al raggiungimento dello scopo.
Il Fatto
Un lavoratore, già dipendente di una società in amministrazione straordinaria, aveva proposto opposizione allo stato passivo ex art. 99 legge fall. per ottenere l’ammissione al passivo di crediti retributivi, indennitari e di TFR. Il Tribunale di Catania, con decreto del 24 febbraio 2023, aveva parzialmente accolto l’opposizione, ammettendo al passivo solo parte dei crediti retributivi e dell’indennità sostitutiva del preavviso, escludendo il TFR versato al fondo complementare (per difetto di legittimazione attiva), l’indennità per ferie, permessi e festività non godute (per insufficiente prova) e parte delle retribuzioni.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, contestando la violazione dell’onere probatorio, l’omesso esame di fatti decisivi, la nullità del decreto per omessa pronuncia sull’istanza di consulenza tecnica e la liquidazione delle spese. La società intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, in via pregiudiziale, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto di prova della rituale notificazione alla parte intimata. Dall’esame degli atti, è emerso che la notifica a mezzo PEC era stata eseguita trasmettendo un allegato illeggibile, il cui formato non consentiva l’apertura e la cognizione del contenuto. Inoltre, il corpo del messaggio di posta elettronica certificata non recava elementi identificativi sufficienti – come l’oggetto della notifica, le parti del giudizio o la pronuncia impugnata – tali da consentire al destinatario di ricondurre l’atto al modello legale della notificazione.
Richiamando i principi già espressi da Cass. n. 14982/2024 e n. 30854/2024, la Corte ha affermato che, in tema di notifica telematica, qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati alla PEC comporta la nullità della notificazione, perché l’art. 149-bis c.p.c. esige che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario. Quando però il messaggio è anche carente di qualunque riferimento che consenta l’identificazione dell’impugnazione, si configura non già una mera nullità, bensì la radicale inesistenza della notifica. La presunzione di conoscenza dell’atto derivante dalla ricevuta di avvenuta consegna postula che quanto ricevuto possa essere ricondotto al modello legale dell’atto notificatorio, e non trova applicazione quando la notifica presenti carenze tali da risultare inesistente.
La Corte ha escluso la possibilità di applicare la sanatoria per raggiungimento dello scopo, poiché la parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. Ha altresì precisato che l’art. 291 c.p.c. – che consente al giudice di disporre il rinnovo della notificazione – si applica solo alle notificazioni esistenti ma affette da nullità, non ai casi in cui l’attività notificatoria risulti radicalmente inidonea al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 300/2025, n. 21364/2025, n. 17055/2026). Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito, e ha compensato le spese per mancata costituzione della controricorrente.
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