Domanda risarcitoria da infiltrazioni, riqualificazione in appello e divieto dei nova (Cass. civ. Sez. II n. 26870 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione risarcitoria, il nucleo immodificabile della domanda non si identifica in relazione al diritto sostanziale indicato dalla parte, bensì in base al bene della vita e ai fatti storici e materiali che delineano la fattispecie concreta. Se i fatti materiali allegati rimangono immutati, spetta al giudice individuare quali di essi assumano rilevanza giuridica e sussumerli nella fattispecie normativa astratta, indipendentemente dal tipo di diritto invocato. Ne consegue che la diversa qualificazione operata dal giudice di appello, che rivaluti le risultanze della C.T.U. senza introdurre nuovi temi di indagine, non integra domanda nuova né violazione del divieto dei nova in appello. La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda costituiscono attività riservata al giudice di merito e non sono censurabili ex art. 112 cod. proc. civ. quando questi abbia motivato sul punto. Il riesame critico dell’istruttoria non viola gli artt. 115, 116 e 2697 cod. civ. quando non introduce prove officiose, non inverte l’onere probatorio e non attribuisce a un elemento di prova un valore legale diverso da quello normativo.
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento al piano terra di un edificio in condominio conveniva in giudizio l’ente di gestione davanti al Giudice di Pace, lamentando infiltrazioni e umidità con distacco dell’intonaco verificatesi dopo i lavori di messa in sicurezza eseguiti nel 2009, e ne chiedeva la condanna al risarcimento. Il condominio resisteva e chiamava in garanzia la compagnia assicurativa, che a sua volta contestava tanto la domanda principale quanto la manleva.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda principale, ritenendo non provata la responsabilità del condominio, e quella di manleva. Il Tribunale, in riforma, accoglieva l’appello del proprietario e condannava il condominio al risarcimento della metà del danno accertato dal C.T.U., ravvisando un difetto costruttivo del fabbricato in concorso con il fatto del danneggiato. Il condominio ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo investono la dedotta ultrapetizione: secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe accolto una domanda di danno da vizio costruttivo mai proposta in primo grado, dove si era parlato solo di cattiva manutenzione. La Corte ritiene le censure infondate. L’oggetto dell’azione è sempre stato l’accertamento dei fenomeni infiltrativi e la condanna del condominio, mentre il giudice si è limitato a esaminare le risultanze processuali, distinguendo le cause imputabili all’ente da quelle ascrivibili al fatto del proprietario e applicando, per l’impossibilità di graduare diversamente gli apporti, la presunzione di pariteticità dell’art. 2055, primo comma, cod. civ..
La Corte richiama il principio per cui costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa a un diritto eterodeterminato quando i fatti storici allegati in primo grado vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi (Cass. Sez. III n. 19186 del 15.09.2020). Nel caso concreto il proprietario non aveva introdotto temi di indagine nuovi, ma aveva riproposto la medesima domanda risarcitoria, già formulata in primo grado, invocando la riforma della decisione. Il giudice del gravame si era limitato a riesaminare le risultanze istruttorie, pervenendo a conclusione difforme senza estendere il thema decidendum.
Sul piano della qualificazione, la Corte ribadisce che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica (Cass. Sez. III n. 10049 del 29.03.2022; in senso analogo Cass. Sez. II n. 29212 del 06.12.2017). La modificazione del petitum o della causa petendi non comporta domanda diversa sempre che resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non comprometta le potenzialità difensive della controparte (Cass. Sez. Un. n. 12310 del 15.06.2015). L’interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito e non è censurabile ex art. 112 cod. proc. civ. se motivata (Cass. Sez. III n. 27181 del 22.09.2023).
Il terzo motivo lamenta la violazione delle regole di prova. La Corte esclude che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o invertito l’onere probatorio. La doglianza sull’art. 115 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si denunci l’utilizzo di prove officiose, mentre la diversa valutazione del peso delle prove rientra nell’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 30.09.2020). La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando l’onere sia attribuito a parte diversa da quella gravata, non quando si contesti l’esito della prova (Cass. Sez. V n. 17313 del 19.08.2020, resa dalla Sezione Lavoro). Il giudice di appello ha svolto un motivato riesame critico della decisione di prime cure.
Il quarto motivo riguarda la restituzione delle spese processuali versate al procuratore distrattario. La Corte conferma che il pagamento diretto al difensore non elide l’obbligo di rimborso della parte vittoriosa, unica legittimata passiva rispetto alla domanda di restituzione (Cass. Sez. II n. 15030 del 31.05.2019). Il ricorso è rigettato; nulla per le spese e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 115 c.c. – Matrimonio del cittadino all'estero
- Art. 116 c.c. – Matrimonio dello straniero nel Regno
- Art. 2055 c.c. – Responsabilità solidale
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove