Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente: onere probatorio e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2599 del 11.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il creditore che agisce per l’adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Ove l’Amministrazione non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, il ricorso è fondato e va ordinata l’esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta e fissazione della penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Due pronunce del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro avevano accertato il diritto della ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. La prima, la n. 4200/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un valore nominale di 1.500,00 euro. La seconda, la n. 4023/2024, aveva riconosciuto il medesimo diritto per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna al pagamento di 500,00 euro sotto forma di Carta elettronica, oltre interessi o rivalutazione.

Entrambe le sentenze erano state notificate all’Amministrazione e erano passate in giudicato. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., essendo provata l’avvenuta notifica dei due titoli presso la sede reale dell’Amministrazione, rispettivamente il 23.10.2023 e il 19.08.2024, con decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso, avvenuta il 26.05.2025.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le sentenze erano tuttora non eseguite e che l’Amministrazione non aveva dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica dei titoli. Sul piano probatorio, il Collegio ha richiamato il principio generale secondo cui, nelle cause di ottemperanza inerenti il pagamento di crediti, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa. Il Ministero aveva rinunciato a dimostrare la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito, come invece imposto dall’art. 2697, secondo comma, cod. civ.

Il ricorso è stato quindi accolto, ordinando all’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari all’esecuzione dei titoli nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha richiamato l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

È stata inoltre accolta la domanda di fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti alla ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese di giudizio, liquidate in 500,00 euro oltre oneri accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenendo conto della serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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