Quote latte: prescrizione decennale del credito e limiti del rinvio pregiudiziale (Cons. Stato n. 1386 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prelievo supplementare latte non costituisce prestazione periodica e non è soggetto al termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ.; per il capitale vale il termine ordinario decennale dell’art. 2946 cod. civ.. La fattispecie non integra l’irregolarità disciplinata dall’art. 1, par. 2, Reg. CE n. 2988/1995, poiché la tutela del bilancio unionale è assicurata dagli Stati mediante reintegrazione del fondo, con conseguente inapplicabilità del termine quadriennale dell’art. 3, par. 1, del medesimo regolamento. Il giudice nazionale di ultima istanza può omettere il rinvio pregiudiziale quando la questione è irrilevante o la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio. Il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto europeo genera annullabilità e non nullità, non rientrando tale vizio tra le cause tipizzate dall’art. 21-septies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola impugnava davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento con la quale l’agente della riscossione richiedeva, sul residuo ruolo formato da AGEA ai sensi del d.l. n. 27/2019, la somma di euro 474.675,86 per prelievi latte, interessi e oneri, riferita alle campagne dal 1995/96 al 2000/01, oltre ai successivi atti di pignoramento dei crediti verso terzi.

Il TAR accoglieva il ricorso e annullava gli atti, ritenendo che l’annullamento giurisdizionale dei prelievi per le campagne 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01 avesse travolto l’intera cartella, fondata su un unico ruolo. AGEA e ADER proponevano appello. Con sentenza non definitiva n. 1444/2025 la Sezione accoglieva il primo motivo, limitando la caducazione alle predette annualità, e rimetteva in decisione i motivi riproposti dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Sul piano processuale il Collegio ammette la produzione in appello della sentenza del TAR Lazio n. 1293/2013, depositata dall’Avvocatura. I documenti attestanti la formazione di un giudicato sono sempre ammissibili, dovendosi evitare il contrasto tra giudicati che esporrebbe la pronuncia a revocazione ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio e non incontra i limiti dell’art. 104 cod. proc. amm.

Nel merito, la prescrizione è infondata. Il prelievo supplementare non è prestazione periodica e, non avendo carattere tributario, segue la disciplina dei crediti ordinari con termine decennale. Non opera il termine breve del Reg. CE n. 2988/1995: la disposizione contempla la prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti a irregolarità, mentre il prelievo è misura patrimoniale posta a salvaguardia del sistema delle quote. La Sezione ribadisce l’orientamento di Cons. Stato n. 1316/2024 e dichiara irrilevante la questione pregiudiziale proposta, richiamando le eccezioni enunciate dalla Corte di giustizia nelle sentenze Cilfit e Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi: la questione non è pertinente e il quadro unionale si impone con evidenza.

La prescrizione decorre dall’esito del giudizio conclusosi nel 2013. La relativa domanda del debitore impedisce l’esercizio del diritto ex art. 2935 cod. civ.; la costituzione dell’Amministrazione integra atto interruttivo ex art. 2943 cod. civ. Gli atti impugnati risultano emessi nel termine decennale e le somme capitale sono dovute, mentre non sono dovuti gli interessi per il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio.

Il motivo sulla decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973 è infondato: i termini ivi previsti valgono per le imposte dirette e l’IVA, non per il credito da prelievo. Quanto alla pretesa duplicazione del ruolo, l’iscrizione nel registro debitori ex art. 8-ter legge n. 33/2009 è equiparata all’iscrizione a ruolo ma non impone la riscossione in via esclusiva su quel titolo. Le censure sulla notifica a mezzo PEC da indirizzo non registrato sono respinte: rileva la riconducibilità del dominio all’Amministrazione e la piena conoscenza dell’atto.

Il Consiglio di Stato respinge i motivi riproposti e, in riforma, il ricorso di primo grado per le annualità 1995/96 e 1996/97, compensando le spese del doppio grado per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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