Diniego condono edilizio vincolato al parere Soprintendenza e inoppugnabilità atto presupposto (TAR Sicilia n. 119 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento comunale che respinge l’istanza di condono edilizio recependo il parere contrario della Soprintendenza costituisce atto rigidamente vincolato: il Comune non esercita alcuna valutazione discrezionale e non è tenuto alla previa comunicazione dei motivi ostativi, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo dell’interessato. I vizi del parere vincolante non ritualmente impugnato non possono essere dedotti come illegittimità derivata avverso il provvedimento conseguente, divenuto inoppugnabile l’atto presupposto. Le irregolarità della notificazione o della comunicazione dell’atto amministrativo producono soltanto la mancata decorrenza del termine per ricorrere. In materia di repressione degli abusi edilizi non è richiesta motivazione sull’interesse pubblico concreto ed attuale, né è tutelabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Comune di Lipari il condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per un fabbricato destinato a civile abitazione realizzato in assenza di titolo. Con provvedimento del 13 luglio 2023 il Comune ha respinto l’istanza, recependo il parere contrario della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina del 16 marzo 2023.

La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo l’illegittimità derivata dal parere mai notificato, la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per disparità di trattamento e la lesione del legittimo affidamento. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo perché l’illegittimità derivata dell’atto conseguenziale è configurabile solo a fronte dell’accertata sussistenza di vizi dell’atto presupposto, nella specie il parere vincolante della Soprintendenza, che non è stato ritualmente impugnato. Richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato, sez. VI, n. 529 del 2024; TAR Lazio n. 6451 del 2024; TAR Sicilia – Palermo n. 480 del 2023), il TAR afferma che, divenuto inoppugnabile l’atto presupposto, i suoi vizi non possono farsi valere nel giudizio avverso l’atto conseguente.

Quanto all’omessa comunicazione del parere, il motivo è manifestamente infondato: le irregolarità che inficiano la notifica o la comunicazione degli atti producono la sola conseguenza della mancata decorrenza del termine per ricorrere. I vizi di notifica rilevano ai fini dell’eventuale rimessione in termini, questione che non si pone perché il ricorso ha ad oggetto esclusivamente il diniego comunale, notificato al solo Comune.

Il Collegio dichiara infondati anche i vizi propri del diniego. Trattandosi di atto vincolato al contenuto del parere della Soprintendenza, il Comune non opera alcuna valutazione discrezionale e non è tenuto alla comunicazione dei motivi ostativi, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo. A fronte di un atto vincolato in materia di repressione di abusi edilizi non serve motivazione sull’interesse pubblico concreto, né è ammesso alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare (TAR Sicilia – Catania n. 3744 del 2024; n. 4009 del 2024).

La dedotta disparità di trattamento resta generica e priva di riscontro. Il vizio non è comunque invocabile quando si rivendichi in proprio favore l’applicazione di posizioni riconosciute ad altri in modo illegittimo (Cons. Stato, sez. II, n. 2456 del 2021), né è configurabile in relazione ad atti vincolati (Cons. Stato, sez. II, n. 7104 del 2020). Il ricorso è quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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