Ricorso collettivo e cumulativo in materia di quote latte: condizioni di ammissibilità (Cons. Stato n. 2823 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali tra i ricorrenti. Il ricorso cumulativo è ammissibile solo se i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e i vizi dedotti colpiscano nella medesima misura tutti gli atti gravati. La circostanza che la materia sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non incide sulle condizioni di proponibilità, legate alla struttura impugnatoria del giudizio. L’appartenenza delle cartelle alla medesima annualità di prelievo non implica identità della posizione dei singoli produttori.

Il Fatto

Due produttori di latte, in proprio e quali titolari delle rispettive imprese agricole, impugnavano davanti al TAR Veneto due distinte cartelle di pagamento, emesse su incarico dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura per conto di AGEA, relative al prelievo supplementare sul latte per il periodo 2016, oltre al ruolo presupposto. Il ricorso era proposto in riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice civile.

Il TAR accoglieva il ricorso sull’assorbente rilievo che il TAR Lazio aveva annullato il prelievo imputato, con conseguente venir meno del titolo legittimante l’iscrizione a ruolo. AGEA proponeva appello principale e AVEPA appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due gravami e li ritiene fondati. Il primo motivo di ciascuno investe l’ammissibilità del ricorso di primo grado: due produttori distinti avevano impugnato con un unico ricorso due cartelle separate, relative a rapporti di debito eterogenei e facenti capo a imprese diverse.

Il Collegio richiama il costante orientamento, anche della Sezione, sulle condizioni di ammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo in materia di quote latte (Cons. Stato, sez. VI, n. 2971 del 2024). Il ricorso collettivo richiede identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, n. 2470 del 2023). Il ricorso cumulativo esige che gli atti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che i vizi dedotti colpiscano nella stessa misura i diversi provvedimenti, così che la cognizione delle censure interessi allo stesso modo il complesso dell’attività contestata (Cons. Stato, sez. III, n. 7045 del 2021).

Nel caso concreto il ricorso è insieme collettivo e cumulativo, ma difettano le condizioni di proponibilità. I ricorrenti versano in posizioni non omogenee: ciascun rapporto debito-credito differisce per scaturigine, importo e titolo ed è esposto a vicende processuali e a fatti costitutivi, modificativi ed estintivi differenziati, tra cui l’applicabilità e il decorso degli interessi. Gli atti impugnati, inoltre, appartengono a sequenze procedimentali distinte e autonome, fondate su accertamenti diversi.

Il Collegio esclude ogni rilievo alla circostanza che la materia sia affidata alla giurisdizione esclusiva: ciò non muta le condizioni di proponibilità, legate alla peculiare fisionomia impugnatoria del giudizio amministrativo. Irrilevante è pure l’appartenenza delle cartelle alla medesima annualità di prelievo, perché non implica che la posizione dei singoli produttori sia rispetto a tale annualità perfettamente identica.

Il ricorso di primo grado è dunque inammissibile. L’accoglimento dei primi motivi esonera dallo scrutinio degli ulteriori. In riforma della sentenza impugnata, gli appelli sono accolti e il ricorso di primo grado dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese del doppio grado in ragione della natura in rito della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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