Infrastrutture 5G in area a fallimento di mercato e criteri localizzativi regionali (TAR Toscana n. 860 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base destinata a coprire un’area a fallimento di mercato individuata nel bando Infratel, finanziato con fondi PNRR, non presuppone il previo programma comunale degli impianti né la presentazione del programma annuale di sviluppo della rete da parte dell’operatore. La specifica previsione dell’intervento e dell’area da coprire a monte integra quelle ragioni di urgenza e indifferibilità che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, L.R.T. n. 49/2011, consentono il rilascio del titolo anche in assenza di pianificazione. I criteri localizzativi regionali, di natura meramente preferenziale, recedono rispetto alle esigenze di copertura del servizio. La pubblicazione dell’istanza sull’albo pretorio on line costituisce pubblicità adeguata ai sensi dell’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003.
Il Fatto
I proprietari di alcune abitazioni site in località Ville di Corsano impugnano, con due ricorsi identici poi riuniti, l’autorizzazione rilasciata dal SUAP comunale per una nuova stazione radio base di potenza superiore a 20 W, insieme al permesso di costruire, all’autorizzazione per scavi e occupazione di suolo pubblico e al parere di ARPAT.
L’intervento è finanziato con fondi PNRR nell’ambito del Piano Italia 5G, a seguito di selezione indetta da Infratel per le aree cosiddette a fallimento di mercato. I ricorrenti deducono il pregiudizio alla visuale, la perdita di valore degli immobili e i profili sanitari legati alla tecnologia 5G. Il Comune e la società controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso collettivo e la carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile un documento depositato oltre il termine perentorio dell’art. 73, comma 1, c.p.a.. L’infondatezza delle censure esime dall’esame delle eccezioni preliminari.
Quanto alla pubblicità, la pubblicazione sull’albo pretorio on line soddisfa l’art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003. Il sito istituzionale è ormai l’ordinario canale di accesso alle notizie dell’attività amministrativa, come conferma l’art. 32 della legge n. 69/2009, che riconosce effetto di pubblicità legale alla pubblicazione telematica; richiamato Cons. Stato n. 5054 del 2022. Il motivo è respinto.
Sul programma degli impianti, l’art. 9, comma 2, L.R.T. n. 49/2011 impone agli operatori di presentare annualmente il programma di sviluppo, ma la sua assenza non preclude il rilascio del titolo. Nel caso concreto la collocazione e la copertura dell’area erano già previste nel bando Infratel, circostanza che integra le ragioni di urgenza e indifferibilità dell’art. 10, comma 4 e rende superfluo il programma comunale, peraltro inesistente.
Gli obiettivi di qualità dell’art. 2 L.R.T. n. 49/2011 risultano comunque rispettati: il sito è al margine dell’abitato, libero da edificazioni e privo di vincoli, con controlli ARPAT sulle emissioni. I criteri localizzativi dell’art. 11 hanno natura preferenziale e guidano la formazione del programma comunale; recedono dinanzi alle esigenze di copertura del servizio. Uno spostamento interno all’area migliorerebbe alcuni ricorrenti e peggiorerebbe altri, confermando il contemperamento degli interessi operato dall’Amministrazione.
Il regolamento edilizio comunale pone un criterio preferenziale e non può imporre potenze inferiori ai limiti del D.P.C.M. 8 luglio 2003, espressione del principio di precauzione. Il parere ARPAT non è contraddittorio: il controllo ex ante dell’art. 44, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 si fonda sui dati di progetto e la maggiore ampiezza del raggio non inficia le conclusioni, decrescendo le emissioni con la distanza. Nessuna fascia di rispetto stradale è dovuta per le strade urbane di quartiere o locali all’interno del centro abitato. La verifica preventiva dell’interesse archeologico dell’art. 41, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 non si applica, riguardando i lavori pubblici affidati mediante gara. Ricorsi respinti, con condanna alle spese e compensazione verso le amministrazioni statali.
Nota della Redazione
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