Offerta tecnica incompleta sui mezzi e soccorso istruttorio non ammesso (Cons. Stato n. 1286 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, la clausola del disciplinare che impone, a pena di esclusione, la dichiarazione dei dati dei mezzi da impiegare va interpretata secondo i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., sì che l’obbligo dichiarativo copre anche i bus turistici richiesti dal capitolato speciale. La relativa omissione integra una carenza essenziale dell’offerta tecnica, non sanabile mediante soccorso istruttorio, perché la dichiarazione costituisce elemento costitutivo dell’offerta e non un semplice documento da regolarizzare. Analogamente, il requisito del rispetto della normativa sul collocamento dei disabili, previsto a pena di esclusione dall’art. 94, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, deve essere provato con riscontri oggettivi e non con una mera relazione del consulente di parte.

Il Fatto

Il Comune di Malcesine indiceva una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni risultava prima la società aggiudicataria, seconda la consorziata ricorrente.

Il consorzio impugnava gli atti davanti al TAR Veneto, che respingeva il ricorso con sentenza n. 1026/2025. Proponeva quindi appello, deducendo la mancata esclusione dell’aggiudicataria per difetto della dichiarazione sui mezzi e per inosservanza della normativa sul lavoro dei disabili, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola ermeneutica applicabile alla lex specialis di gara. Nell’interpretazione delle clausole richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui operano i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole si leggono le une per mezzo delle altre.

Applicando il criterio letterale all’art. 18 del disciplinare, il Collegio osserva che la proposizione parentetica è elemento accessorio del periodo. Espunta la parentesi, la norma impone di attestare i dati dei tre mezzi da impiegare e dei due bus turistici richiesti dal capitolato. L’obbligo dichiarativo riguarda dunque anche i bus turistici.

L’interpretazione è confermata dall’art. 7 del capitolato speciale, che richiede il possesso di almeno due autobus turistici destinati ai servizi aggiuntivi. Il confronto reciproco delle clausole conferma che la dichiarazione era elemento necessario dell’offerta, da rendere a pena di esclusione. La sua assenza imponeva l’esclusione dell’aggiudicataria, non potendosi sopperire con il soccorso istruttorio.

Il Collegio esamina poi il secondo motivo, relativo alla normativa sul collocamento dei disabili. Richiamato l’art. 3, comma 1, legge n. 68/1999, rileva che l’aggiudicataria aveva dichiarato un organico di venticinque dipendenti; anche escludendo due autisti, residuavano ventitré unità, con conseguente obbligo di dimostrare l’assunzione di almeno un disabile. Il TAR aveva reputato sufficiente la relazione del consulente di parte, ma si tratta di mera affermazione e non di prova. Occorreva documentare il non assoggettamento con visura camerale o comunicazioni all’Inps.

L’appello è quindi accolto. Il Collegio annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia del contratto stipulato, ai sensi dell’art. 122 c.p.a.. Pur divenendo l’appellante prima classificata, non dispone l’immediato subentro, mancando la verifica dei requisiti generali e il giudizio di anomalia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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