Sede limitrofa e indennità di trasferimento per soppressione del reparto (Cons. Stato n. 1293 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, la nozione di sede di servizio limitrofa di cui al comma 1-bis non coincide con quella di sede confinante. Essa va interpretata in chiave sostanziale, avendo riguardo alla contiguità geografica, all’agevole accessibilità e ai tempi di percorrenza contenuti, così da escludere il ristoro solo quando lo spostamento non comporti un disagio apprezzabile. Le istanze di gradimento della nuova sede, presentate su richiesta dell’amministrazione, non mutano la natura d’autorità del trasferimento né integrano rinuncia al diritto di credito all’indennità. La soppressione di un istituto penitenziario è equiparabile alla soppressione di un reparto o di una sua articolazione.

Il Fatto

Alcuni dipendenti della Polizia penitenziaria, in servizio presso l’istituto di Sala Consilina, dopo la chiusura di quella struttura disposta con D.M. del 27.10.2015, venivano assegnati ad altre sedi. Con nota del 9 aprile 2019 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria negava il riconoscimento dell’indennità di trasferimento, sostenendo la natura temporanea dei provvedimenti di distacco, l’assenza di oneri per l’amministrazione e l’applicazione del comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86/2001.

Il TAR Campania respingeva il ricorso, ritenendo non configurabile un trasferimento d’autorità, essendo le sedi assegnate quelle indicate dagli interessati, e comunque operante l’esclusione prevista per le ipotesi di soppressione o dislocazione dei reparti. I dipendenti proponevano appello, deducendo l’erronea qualificazione del trasferimento come volontario e l’illegittimità del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver sollecitato con ordinanza n. 9246/2025 un contraddittorio approfondito sul significato di sede limitrofa, accoglie l’appello. In via preliminare si osserva che il giudizio ha natura di accertamento e condanna, in sede di giurisdizione esclusiva, e non di impugnazione classica.

Richiamando propri precedenti (Cons. Stato, sez. II, n. 4633 del 2025; sez. II n. 830 del 2025; sez. II n. 8616 del 2023), il Consiglio afferma che le istanze di gradimento presentate su richiesta dell’amministrazione non neutralizzano il diritto di credito all’indennità. Il trasferimento resta d’autorità, perché risponde in via primaria all’interesse pubblico riorganizzativo: l’assenso del dipendente vale come acquiescenza alla sede, non come rinuncia all’emolumento.

La Corte ricostruisce la ratio della norma: l’indennità compensa il disagio del trasferimento imposto e spetta quando la nuova sede sia in comune diverso, salvo che ricorra l’ipotesi di soppressione del reparto, nella quale rileva la non limitrofia delle sedi. La soppressione dell’istituto di pena è ritenuta equiparabile a quella di un reparto.

Quanto alla sede limitrofa, il Collegio nega che il criterio possa essere meramente formale. Accogliendo la tesi dell’appellante, valorizza la concreta incidenza del trasferimento sulla vita del lavoratore. Un’interpretazione fondata sul solo confine comunale produrrebbe esiti irragionevoli e lesivi del principio di uguaglianza, premiando chi si sposta di pochi chilometri in comune non confinante e penalizzando chi percorre decine di chilometri solo perché i comuni confinano.

Nel caso concreto le sedi di destinazione — Eboli, Sant’Angelo dei Lombardi e Salerno — distano tra 64 e 91 km dalla sede soppressa: distanza che supera ampiamente la soglia di tollerabilità del sacrificio. Ne deriva l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto all’indennità e l’obbligo di corresponsione. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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