Ricorso collettivo quote latte inammissibile senza differenziazione delle posizioni (Cons. Stato n. 4288 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è proponibile in via eccezionale solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali, mentre il ricorso cumulativo richiede che i diversi provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento e che i vizi dedotti colpiscano nella stessa misura e nello stesso modo tutti gli atti impugnati. In tema di quote latte, le cartelle e le intimazioni di pagamento emesse dall’AGEA nei confronti di più allevatori danno luogo a rapporti obbligatori autonomi, distinti nell’an, nel quantum e nel tempus. Le censure che contestano in modo generalizzato la pretesa creditoria, senza differenziare le singole posizioni e le singole annate lattiere, sono inammissibili per difetto del requisito di omogeneità, anche quando non sussista alcun conflitto di interessi tra i ricorrenti. L’art. 40 c.p.a. impone un onere di specificazione e differenziazione delle doglianze in funzione delle posizioni individuali.
Il Fatto
Sedici titolari di aziende agricole impugnavano davanti al TAR Veneto le cartelle di pagamento notificate loro nel 2015, emesse dall’AGEA su ruoli resi esecutivi nello stesso anno, per prelievi quote latte già intimati ai sensi della legge n. 33/2009 e riferiti a varie annualità. Cinque aziende impugnavano con motivi aggiunti anche le successive intimazioni notificate nel 2019 per i pagamenti rimasti inevasi.
Il ricorso deduceva plurimi vizi: difetto di motivazione, omessa notifica dell’atto presupposto, inesistenza delle notifiche, carenza di potere dell’AGEA, violazione dell’art. 8-quinquies della legge n. 33/2009, mancato accertamento dell’esigibilità dei debiti, incompatibilità del meccanismo compensativo con la normativa comunitaria, illegittima richiesta di interessi e oneri di riscossione. Il TAR dichiarava inammissibili ricorso e motivi aggiunti per difetto dei presupposti del ricorso collettivo e cumulativo. Otto ricorrenti originari proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il gravame e conferma la declaratoria di inammissibilità. Il percorso argomentativo muove dall’orientamento consolidato della Sezione, richiamato attraverso plurimi precedenti, tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 1906 del 2025, n. 4289 del 2024 e n. 1934 del 2024: nel ricorso collettivo e cumulativo le censure implicano un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni.
Il Consiglio di Stato chiarisce che l’art. 40 c.p.a. non consente doglianze trasversali che non si riferiscano ai singoli e distinti rapporti obbligatori. La circostanza che l’amministrazione abbia emanato atti di contenuto identico non fa venire meno l’autonomia dei rapporti tra AGEA e singolo allevatore, soprattutto quando le posizioni sorgono da titoli diversi e non collegati, come affermato in Cons. Stato, Sez. VI, n. 9352 del 2024.
Nel caso concreto il TAR ha correttamente rilevato che le situazioni debitorie sono distinte nell’an, nel quantum e nel tempus, riferite ad annate lattiere eterogenee, con specificità sostanziali e procedimentali proprie, coinvolgendo recuperi PAC e istanze di rateizzazione non meglio precisati e autonome istruttorie amministrative. Le vicende creditorie che precedono le cartelle non sono uguali e non consentono di ritenere comuni le censure articolate in primo grado.
La Corte affronta espressamente l’argomento difensivo secondo cui non vi sarebbe conflitto di interessi tra i ricorrenti. Il rilievo è superato sul piano logico: anche a volerlo ritenere fondato, manca del tutto il requisito della omogeneità delle posizioni azionate, poiché le censure investono la posizione creditoria sostanziale di ciascun ricorrente senza consentire di individuare in che misura incidano sui singoli rapporti e sulle singole annate. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese della fase di appello tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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