Inammissibile il ricorso collettivo sulle quote latte senza specificazione delle posizioni (Cons. Stato n. 4286 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo e cumulativo è ammissibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali e di censure specifiche e comuni a tutti i ricorrenti. In materia di quote latte, i rapporti di credito-debito tra AGEA e ciascun allevatore sono autonomi e restano distinti anche quando gli atti abbiano contenuto identico. Le doglianze che contestano in modo generalizzato gli importi senza distinguere le singole posizioni nell’an, nel quantum e nel tempus sono inammissibili. La mancanza di conflitto di interessi tra i ricorrenti non supplisce al difetto di omogeneità delle posizioni azionate.
Il Fatto
Otto titolari di aziende agricole impugnavano davanti al TAR per il Veneto le comunicazioni con cui AGEA aveva accolto la domanda di rateizzazione del debito per prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2003-2004, il contratto di rateizzazione e lo schema di rinuncia al contenzioso, oltre alle iscrizioni nel registro nazionale dei debiti. Il ricorso era affidato a plurime censure: difetto di attribuzione dell’Agenzia, difetto di istruttoria, illegittima intimazione e errato conteggio degli interessi, violazione delle norme sul diritto di difesa, contestazioni sull’ammontare delle somme e sulle fideiussioni.
Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile per mancanza dei presupposti del ricorso collettivo e cumulativo. Quattro ricorrenti originari appellavano la sentenza, contestando l’applicazione di quell’orientamento e riproponendo i motivi di primo grado rimasti assorbiti. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo e richiama l’orientamento costante della Sezione (Cons. St., sez. VI, n. 1906 del 2025; sez. VI, n. 4289 del 2024; sez. III, n. 3585 del 2023). In forza dell’art. 40 c.p.a., il ricorso collettivo impone un onere di differenziazione e specificazione delle censure in funzione delle singole posizioni. Sono pertanto inammissibili le doglianze che riguardano, senza adeguate precisazioni, i pretesi vizi della concreta determinazione dell’importo dovuto da ogni azienda.
La Sezione ribadisce che il ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali. Il ricorso cumulativo, anche in tema di quote latte, è ammissibile solo se si impugnino con censure specifiche e comuni un atto generale, o se i provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento e i vizi colpiscano nella stessa misura i diversi atti.
Il Collegio osserva che ogni rapporto tra AGEA e singolo allevatore è autonomo e insensibile alle vicende degli altri rapporti; la circostanza che l’amministrazione abbia emanato atti di contenuto identico non fa venire meno tale autonomia, specie quando le posizioni sorgono da titoli diversi e non collegati (Cons. St., sez. VI, n. 9352 del 2024; n. 6348 del 2022).
Nel caso concreto il TAR ha correttamente rilevato che il ricorso riguarda situazioni debitorie distinte nell’an, nel quantum e nel tempus, riferite ad annate lattiere eterogenee, con specifici recuperi PAC e istanze di rateizzazione non meglio precisati. Le vicende delle pretese creditorie non sono uguali e non consentono di considerare comuni le censure trasversali. Anche escluso ogni conflitto di interessi, manca del tutto il requisito dell’omogeneità delle posizioni: le censure investono la posizione creditoria sostanziale di ciascun ricorrente senza che sia possibile individuare in che misura incidano sui singoli rapporti e sulle singole annate.
La reiezione del motivo preclude l’esame dei motivi di primo grado riproposti. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese della fase di appello tra le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.