Accesso agli atti e motivazione del diniego: irrilevante l’integrazione in giudizio (TAR Calabria n. 1303 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti, anche quando parziale, deve trovare la propria motivazione in un apposito provvedimento dell’amministrazione: le ragioni ostative addotte per la prima volta nella memoria difensiva versata in giudizio sono irrilevanti, non essendo ammissibile un’integrazione postuma della motivazione. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, il diritto di accesso spetta a chi vanti un interesse diretto, concreto ed attuale, e il successivo comma 7 lo riconosce sempre quando la conoscenza del documento è necessaria per la tutela in giudizio. Il nesso di strumentalità tra finalità dichiarata e documentazione richiesta si valuta in astratto, senza che la p.a. o il giudice possano sindacare la fondatezza della tesi che l’istante intende sostenere. Il silenzio rigetto non si perfeziona se l’amministrazione ha riscontrato l’istanza, ancorché in modo parziale.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato stipulato ex art. 58, comma 4-ter, lett. a), d.l. n. 73 del 2021 (cd. «contratti covid») presso una scuola dell’infanzia, aveva visto il proprio rapporto prorogato fino al 31 marzo 2022. Dolendosi del mancato ulteriore rinnovo fino al termine dell’anno scolastico — unico contratto, a suo dire, non prolungato nonostante l’istituto avesse ricevuto un finanziamento di € 268.231,13 — e pendendo un contenzioso davanti all’a.g.o., presentava in data 10 ottobre 2023 istanza di accesso alla documentazione sulla simulazione di spesa, sulla copertura finanziaria e sulla destinazione delle somme assegnate.

L’istituto scolastico riscontrava con nota prot. n. 13214 del 25 ottobre 2023, consegnando solo parte degli atti. La ricorrente impugnava il silenzio rigetto asseritamente formatosi, lamentando violazione degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, dei principi di trasparenza e buona amministrazione, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude in via preliminare l’integrazione del silenzio rigetto ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, poiché l’amministrazione ha riscontrato l’istanza con la nota del 25 ottobre 2023. La risposta, tuttavia, è parziale: non prende espressa posizione su tutte le richieste, come dimostra la disamina analitica svolta nella memoria difensiva. Il ricorso è pertanto ammissibile e tempestivo, qualificandosi l’atto come diniego parziale di accesso.

Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 e il comma 7: l’interesse della ricorrente è diretto, concreto e attuale, e la conoscenza dei documenti è necessaria per la tutela in giudizio dei diritti azionati davanti all’a.g.o. in relazione al contratto di lavoro.

Il Collegio respinge la tesi erariale secondo cui la ricorrente non avrebbe dimostrato la correlazione logico-funzionale tra conoscenza e tutela delle proprie posizioni. La valutazione va compiuta in astratto, senza che sia consentito all’amministrazione o al giudice scrutinare la fondatezza della tesi prospettabile in giudizio: è sufficiente che la documentazione costituisca il mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (T.A.R. Campania – Salerno, sez. III, sent. 6 febbraio 2023, n. 300/2023).

Quanto all’asserita inesistenza o non pertinenza dei documenti, il Tribunale ritiene la doglianza irrilevante: la motivazione del diniego non può essere resa con gli atti processuali, ma deve emergere da un apposito provvedimento. È inammissibile un’integrazione postuma delle ragioni ostative in sede di giudizio, costituendo la motivazione il contenuto insostituibile della decisione amministrativa (T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, sent. 20 dicembre 2019, n. 14648/2019).

Il ricorso è quindi accolto: è ordinato all’amministrazione di mettere a disposizione gli atti ulteriori rispetto a quelli già forniti ovvero di emanare un provvedimento espresso che dichiari formalmente l’inesistenza di quanto richiesto, entro trenta giorni. Spese compensate per l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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