Ottemperanza decreto Pinto e commissario ad acta per Ministero giustizia (TAR Liguria n. 603 del 05.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
I decreti di condanna emessi ai sensi della legge n. 89/2001 hanno natura decisoria in materia di diritti soggettivi e sono equiparati alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato; essi sono pertanto azionabili con il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.. L’azione è ammissibile quando l’interessato produca l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento e dimostri di aver rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, e il termine di sei mesi dall’invio delle dichiarazioni ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Accertato l’inadempimento non contestato dall’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta. Alla richiesta dell’interessato consegue la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma pari a 1/365 dell’interesse legale sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto monocratico con cui la Corte d’appello di Genova, Sezione Prima Civile, aveva condannato il Ministero della giustizia a pagare a ciascuno di essi la somma di € 4.400,00, con gli interessi legali dalla domanda, a titolo di equa riparazione ex legge n. 89/2001, oltre a € 2.700,00 complessivi per le spese del giudizio di equa riparazione, con accessori di legge.
Il titolo esecutivo era stato munito di formula esecutiva e non opposto nei termini, con conseguente passaggio in giudicato. L’Amministrazione, costituitasi formalmente in giudizio per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, non ha contestato l’inadempimento. La questione giunge al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione coattiva del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare il problema dell’ammissibilità dell’azione. L’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. consente agli interessati di proporre ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati. In questa categoria rientrano i decreti di condanna emessi ex legge n. 89/2001, in quanto dotati di natura decisoria in materia di diritti soggettivi.
Verificata la sussistenza dei presupposti di natura formale, il Collegio rileva che i ricorrenti hanno prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento e hanno dimostrato di aver promosso il procedimento nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, nonché dell’ulteriore termine di sei mesi dall’invio delle dichiarazioni ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001.
Nel merito, la domanda è fondata. L’Amministrazione non contesta l’inadempimento lamentato e non risulta che abbia pagato le somme dovute. Il Tribunale ordina quindi al Ministero della giustizia di ottemperare al decreto della Corte d’appello mediante pagamento agli aventi diritto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, viene nominato fin d’ora commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia, individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il quale compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso ex art. 14 del d.l. n. 669/1996.
In accoglimento della specifica richiesta, il Ministero è condannato al pagamento di una somma pari a 1/365 dell’interesse legale sulle somme dovute a ciascuna parte per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 550,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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