Sopravvenuta autotutela e improcedibilità dell’appello per difetto di interesse (Cons. Stato n. 3035 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto provvedimento di autotutela, adottato nel corso del giudizio di appello con oggetto più ampio del precedente e sorretto da vizi ulteriori, non ha carattere meramente confermativo e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’appello. L’interesse al ricorso deve permanere per tutto il corso del giudizio, compreso il grado di appello. Quando il nuovo atto trasferisce definitivamente l’interesse del ricorrente sulla contestazione di un provvedimento diverso, la parte non può conseguire alcuna utilità dall’annullamento di quello impugnato. Ne consegue, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Nel 2008 una società ha chiesto di importare temporaneamente dalla Gran Bretagna una coppia di comò intarsiati, di valore dichiarato superiore a due milioni di euro. L’ufficio esportazione della Soprintendenza rilasciava il certificato di avvenuta spedizione, reiteratamente rinnovato previo accertamento. Nel 2024 sono stati rilasciati l’attestato di libera circolazione “a scarico” e la licenza di esportazione definitiva. Con provvedimento del 25 novembre 2024 la Soprintendenza annullava i due atti, qualificando i comò come beni pubblici facenti parte dell’arredo del Palazzo Reale di Milano, illecitamente esportati. Seguiva l’annullamento d’ufficio, da parte del Ministero della cultura, dell’autorizzazione al rinnovo quinquennale del certificato di spedizione.

Il TAR Liguria accoglieva il ricorso contro i provvedimenti di autotutela, ritenendo che, rilasciato il certificato di temporanea importazione, l’amministrazione sia tenuta ad autorizzare l’esportazione definitiva, subordinata al solo accertamento dell’identità fisica del bene, nella specie non contestata. Il Ministero proponeva appello per violazione degli artt. 65 e 72, d.lgs. n. 42/2004 e degli artt. 21-octies e 21-nonies, legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di appello gli appellati hanno segnalato l’adozione di un nuovo provvedimento di autotutela, sostitutivo del precedente, con cui è stato annullato anche l’originario certificato di avvenuta spedizione, chiedendo di valutare i presupposti dell’improcedibilità. L’amministrazione non ha replicato.

Il Collegio rileva che il provvedimento del 31 ottobre 2025 è stato adottato all’esito di un rinnovato procedimento svolto in contraddittorio e non in esecuzione della sentenza di annullamento. Esso ha annullato sia il certificato di avvenuta spedizione e i successivi rinnovi, sia l’attestato di libera circolazione e la licenza di esportazione già oggetto del precedente annullamento.

Il nuovo atto presenta profili di novità sotto duplice profilo: ha un oggetto più ampio del precedente e conferma l’annullamento dell’attestato e della licenza anche per vizi diversi e ulteriori rispetto a quelli posti a fondamento del primo provvedimento. In particolare, l’amministrazione ha qualificato tali atti come affetti da invalidità derivata rispetto al certificato di spedizione e ai rinnovi, annullati per la prima volta il 31 ottobre 2025. Ne discende il carattere non meramente confermativo del nuovo provvedimento.

Per effetto di tale atto, gli originari ricorrenti non possono conseguire alcuna utilità dall’annullamento del provvedimento impugnato nel presente giudizio: l’interesse si è definitivamente trasferito sulla contestazione del nuovo provvedimento, già impugnato davanti al TAR territorialmente competente. La condizione dell’azione dell’interesse al ricorso, che deve permanere per tutto il giudizio, compreso l’appello, è dunque venuta meno. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le specificità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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