Deroga alla fascia di rispetto ferroviaria e motivazione succinta del diniego (TAR Sicilia n. 1323 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga alle distanze dalle linee ferroviarie prevista dall’art. 60 d.P.R. n. 753/1980 configura una facoltà ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, non un obbligo di provvedere in senso favorevole al ricorrente in presenza delle circostanze indicate dalla norma. Il diniego della deroga costituisce conferma del divieto posto dall’art. 49 d.P.R. n. 753/1980, la cui ponderazione tra interesse pubblico alla sicurezza dell’esercizio ferroviario e interesse del privato è già stata compiuta in via preventiva dal legislatore. Ne consegue che la motivazione rafforzata si impone quando l’Amministrazione intenda autorizzare l’eccezione alla regola, e non quando la neghi, potendo in tal caso la motivazione essere succintamente fornita. Il diniego è sindacabile solo per evidenti vizi logici o travisamento dei fatti, restando insindacabile nel merito l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta all’Ente. La censura di disparità di trattamento richiede la prova dell’identità delle situazioni poste a confronto e non può restare meramente allegata.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare in un Comune della costa ionica, presentavano al Comune un progetto di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento, finalizzato al rilascio del permesso di costruire. Il Comune, esprimendo parere urbanistico favorevole, richiedeva l’integrazione documentale con l’autorizzazione in deroga al divieto di cui all’art. 49 d.P.R. n. 753/1980, da rilasciarsi da Rete Ferroviaria Italiana in qualità di ente proprietario della ferrovia. RFI rigettava l’istanza con provvedimento del 16.01.2023.

Il primo diniego veniva annullato da questo TAR con sentenza n. 1633/2023 per omesso invio della comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, con salvezza dei successivi provvedimenti. RFI notificava quindi il preavviso di diniego, valutava le osservazioni e adottava un secondo provvedimento negativo, impugnato con tre motivi che lamentavano difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della fattispecie: l’art. 49 d.P.R. n. 753/1980 vieta di costruire, ricostruire o ampliare manufatti a distanza inferiore a trenta metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, mentre l’art. 60 consente riduzioni quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo permettano. Il tenore testuale, riconosciuto dagli stessi ricorrenti, fonda una facoltà discrezionale e non un potere vincolato.

La deroga è ipotesi del tutto eccezionale. Richiamando TAR Trieste n. 347 del 13.08.2022, il TAR chiarisce che in mancanza delle cause ostative l’Amministrazione non è obbligata a rilasciare l’autorizzazione, ma semplicemente facultata a valutarne l’opportunità. Da qui la conclusione centrale: la motivazione rafforzata riguarda l’ipotesi in cui si autorizzi l’eccezione, non quella in cui si confermi la regola.

Il diniego, pur dovendo rispettare le regole procedimentali del contraddittorio e dell’obbligo motivazionale, può essere succintamente motivato, dando conto della non sussistenza delle circostanze eccezionali. La preminenza degli interessi alla regolarità dell’esercizio ferroviario e alla prevenzione di danni a persone e cose è stata già valutata dal legislatore nella fissazione della fascia di trenta metri, sicché l’Amministrazione non deve giustificare il mantenimento del divieto (con richiami a TAR Salerno n. 2226 del 26.08.2022 e TAR Toscana n. 665 del 06.05.2021).

Nel caso concreto il diniego risulta profusamente motivato sotto plurimi profili: incolumità delle persone, inquinamento sonoro, caratteristiche dell’immobile e dell’intervento, futuro potenziamento dell’infrastruttura, necessità di mantenere libera la fascia di rispetto per soccorso e manutenzione. RFI ha consentito la partecipazione e valutato puntualmente le osservazioni con argomentazioni non irragionevoli, coperte da discrezionalità tecnica insindacabile nel merito ove immune da vizi logici e travisamento (Cons. Stato n. 8324 del 17.10.2024).

Il difetto di istruttoria è escluso: RFI ha valutato i luoghi, il progetto, l’aumento dei volumi in avvicinamento alla rotaia e il potenziamento della linea. Quanto alla disparità di trattamento, i ricorrenti non hanno provato l’identità delle situazioni, citando un’autorizzazione del 2009 non prodotta e un precedente di annullamento per difetto di motivazione che faceva salvi i successivi provvedimenti: la censura resta solo labiale. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro mille oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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