Ricorso cumulativo contro più provvedimenti disciplinari inammissibile senza connessione (TAR Emilia-Romagna n. 452 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il petitum dell’azione impugnatoria è circoscritto, in linea generale, a un solo provvedimento. L’impugnazione cumulativa di più atti con un unico ricorso è ammessa in via eccezionale solo quando tra essi sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale, accertata in modo rigoroso. A tal fine occorre che i distinti provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che siano dedotti motivi di illegittimità identici, così che la cognizione delle censure investa allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata, senza residuare margine di differenza nell’apprezzamento dei singoli atti. La regola risponde all’esigenza di evitare la confusione di controversie, l’aggravio dei tempi del processo e l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni sul contributo unificato. Ove tali condizioni manchino, il ricorso cumulativo è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, ha impugnato due decreti del Ministero della Giustizia — Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il primo gli ha comminato la pena pecuniaria nella misura dei 5/30 ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), n) e r) del d.lgs. n. 449/1992, per aver dato disposizioni a un collaboratore di contattare telefonicamente il reparto femminile e farsi passare una detenuta. Il secondo gli ha inflitto la deplorazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 449/1992, per aver frequentato luoghi e persone sconvenienti, in relazione a due incontri occasionali con una detenuta. Entrambi i provvedimenti sono stati notificati il 4 agosto 2020.

Il ricorrente ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, del d.P.R. n. 82/1999 e del d.lgs. n. 449/1992, eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, carenza di motivazione, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’amministrazione non si è costituita. Il Collegio ha rappresentato talune criticità in rito con ordinanza collegiale e il ricorrente ha replicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato in primo luogo un profilo di notifica: il ricorso è stato notificato all’Avvocatura generale dello Stato in Roma invece che all’Avvocatura Distrettuale di Bologna. La tesi del ricorrente, fondata sulla natura centrale dell’amministrazione, comporterebbe però l’incompetenza del Tribunale adito. Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere da tale questione, risultando superflua la rinnovazione della notifica in ragione dell’autonoma ragione di inammissibilità.

Il gravame investe due provvedimenti distinti, che sanzionano due comportamenti diversi con due sanzioni diverse, ritenute illegittime per motivi solo in parte sovrapponibili. È pertanto violata la regola secondo cui ciascun atto deve essere autonomamente impugnato. Richiamando la giurisprudenza, il Tribunale ricorda che l’impugnazione cumulativa è eccezionale e richiede una connessione procedimentale o funzionale accertata in modo rigoroso.

La deroga alla regola generale è possibile solo quando la cognizione di più provvedimenti nel medesimo giudizio sia imposta dall’esigenza di concentrare l’accertamento in un unico contesto processuale, per profili che inficiano in radice la regolarità e interessano trasversalmente le diverse sequenze di atti. Occorre, in particolare, che i provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che i motivi di illegittimità siano identici, così che le censure interessino allo stesso modo l’intera attività provvedimentale (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 gennaio 2019).

Nel caso concreto nessuna di tali condizioni ricorre: i provvedimenti impugnati si fondano su presupposti diversi, non sono tra loro in rapporto di consequenzialità e le censure possono essere riferite solo in parte a entrambi. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile in quanto cumulativo. Nulla è disposto sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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