Ricorso elettorale inammissibile se generico ed esplorativo senza principio di prova (TAR Sicilia n. 2751 del 23.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia elettorale i principi della specificità dei motivi e dell’onere della prova sono attenuati, ma il ricorso è ammissibile solo se individua la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le anomalie, offrendo almeno un principio di prova della loro verosimiglianza. L’ordine di esibizione ex art. 63 c.p.a. ha carattere integrativo e non sostitutivo dell’onere probatorio, poiché anche i documenti in possesso dell’Amministrazione sono nella disponibilità giuridica del privato tramite l’accesso. La verificazione e il riconteggio dei voti non costituiscono mezzo di prova in senso proprio e non possono supplire all’onere probatorio delle parti: la relativa richiesta, priva di riscontro, è esplorativa e determina l’inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, candidata a consigliere comunale con una lista alle elezioni amministrative, prima dei non eletti della compagine di appartenenza, ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti e gli atti del procedimento elettorale. Assume che gli errori materiali, le discrasie numeriche e le anomalie negli scrutini avrebbero inciso sulla cifra elettorale delle due liste in competizione, sì che alla propria sarebbe spettato un seggio in più e alla lista avversaria uno in meno.
La ricorrente ha chiesto l’ordine di esibizione dei verbali sezionali, delle tabelle di scrutinio e dei prospetti riepilogativi, oltre alla verificazione e al riconteggio dei voti nelle sezioni indicate. Si è costituita la Prefettura, eccependo l’inammissibilità per mancata notifica alla CECIR; si sono costituiti i controinteressati, chiedendo il rigetto e, in via subordinata, proponendo ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di estromissione e di carenza di interesse, poiché il ricorso principale è comunque inammissibile. La giurisprudenza amministrativa, pur consapevole della difficoltà di conoscere gli elementi probatori prima dell’istruttoria, esige che l’atto introduttivo sia sufficientemente specifico: deve individuare la natura dei vizi, il numero delle schede contestate e le sezioni interessate, per evitare azioni meramente esplorative.
Il ricorrente deve inoltre offrire almeno un principio di prova della verosimiglianza delle contestazioni, non potendosi ridurre i motivi a supposizioni volte a ottenere un riesame quasi d’ufficio dell’operato dei seggi. Gli elementi indiziari, richiamati anche i precedenti Cons. Stato n. 831 del 2026 e TAR Calabria n. 278 del 2026, devono essere attendibili e idonei a legittimare l’attività acquisitiva del giudice.
Nel caso concreto la ricorrente ha allegato plurime anomalie, ma non ha prodotto alcun riscontro. L’unico documento versato è l’estratto del verbale di proclamazione; gli altri atti non sono stati acquisiti, né è stata esperita l’istanza di accesso. Nemmeno il numero complessivo dei voti riportato in ricorso corrisponde ai dati ufficiali. Il conteggio dei voti aggiuntivi prospettato resta perciò mera supposizione non verificabile.
L’ordine di esibizione ex art. 63 c.p.a. ha carattere integrativo e residuale, secondo le indicazioni dell’Adunanza Plenaria n. 20 e n. 21 del 2020, e può essere disposto solo se la parte non sia in grado di acquisire il documento con gli strumenti ordinari, segnatamente l’accesso ex art. 22 ss. l. n. 241/1990. Per la stessa ragione è inammissibile la richiesta di verificazione: essa è mezzo di valutazione delle prove già introdotte, non di prova in senso proprio, ed è sottratta alla disponibilità delle parti.
Il ricorso è dunque inammissibile perché generico ed esplorativo; l’improcedibilità del ricorso incidentale ne è conseguenza. Le spese sono compensate per la natura della controversia.
Nota della Redazione
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