Accertamento tecnico preventivo utilizzabile anche senza provvedimento formale di acquisizione (Cass. civ. Sez. II n. 3974 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti di prova utilizzabili dal giudice di merito non postula un provvedimento formale di ammissione, essendo sufficiente la materiale acquisizione degli atti e la possibilità per la parte che ne lamenti l’irritualità di contraddire sul loro contenuto. La notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo, con il pedissequo decreto del giudice, integra un giudizio conservativo e determina l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., con effetto permanente sino al deposito della relazione del consulente nominato. Il termine annuale di decadenza dell’azione ex art. 1669 c.c. decorre dal raggiungimento di un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, accertamento rimesso al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. La rivalutazione monetaria e gli interessi, quali componenti dell’obbligazione risarcitoria, sono riconoscibili anche d’ufficio e in appello ove non espressamente esclusi.

Il Fatto

La committente di un immobile cita in giudizio, davanti al Tribunale, la società costruttrice-venditrice per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da vizi e lesioni dell’edificio. La convenuta eccepisce la prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c. e propone domanda riconvenzionale per il saldo dei lavori, con chiamata in garanzia dei professionisti incaricati della direzione dei lavori.

Il Tribunale dichiara estinti per prescrizione i diritti azionati e, con sentenza definitiva, accoglie la riconvenzionale condannando la committente al pagamento del saldo. La Corte d’Appello, in riforma, esclude la decadenza e la prescrizione per i vizi di isolamento termico e di cedimento statico, riconosce la responsabilità solidale della società e dei direttori dei lavori con presunzione di pari colpa ex art. 2055, ultimo comma, c.c., e accoglie l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. La società ricorre in cassazione con cinque motivi; la sentenza è impugnata anche in via incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’utilizzabilità della relazione di accertamento tecnico preventivo acquisita al giudizio di merito mediante mera produzione di copia. Il Collegio ribadisce che non è necessario un provvedimento formale di acquisizione, bastando la materiale acquisizione e la possibilità, per la parte che ne lamenti l’irritualità, di esaminare e contestare le risultanze dell’indagine.

Quanto all’interruzione della prescrizione, la Corte qualifica l’accertamento tecnico preventivo come giudizio conservativo: la notifica del ricorso e del decreto determina l’effetto interruttivo ai sensi dell’art. 2943 c.c., che si protrae fino al deposito della relazione del consulente. La censura, subordinata al rigetto del primo motivo, ne segue la sorte.

Sul termine di decadenza ex art. 1669 c.c., la sentenza conferma l’orientamento per cui esso decorre dal raggiungimento di un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva dei difetti e della loro causa, con accertamento riservato al giudice di merito.

In tema di eccezione di inadempimento, la Corte rileva che il ricorrente sollecita una rivalutazione in fatto delle risultanze, non sindacabile in legittimità, avendo il giudice d’appello adeguatamente motivato la gravità dell’inadempimento della società. Parimenti infondate sono le censure sulla liquidazione delle spese dell’accertamento preventivo e sul regolamento delle spese in appello, che il giudice deve rinnovare d’ufficio in base all’esito complessivo della lite. Il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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