Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. II n. 34213 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, sottoponga direttamente alla Corte elementi di prova che si assumono dimostrativi di un’errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova e non può sindacare il contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato o contenute in un atto di parte. È parimenti inammissibile il motivo che censura l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando si confronti direttamente con il materiale probatorio, invece di denunciare uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. In tema di doppia conforme, la motivazione delle due sentenze di merito forma un unicum e le censure che invocano una lettura alternativa delle risultanze istruttorie restano estranee al giudizio di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 18 aprile 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina del 2 aprile 2024, che aveva affermato la responsabilità di tre imputati — in qualità di rappresentanti legali di altrettante società — per reati ambientali e urbanistici: invasione arbitraria di terreno pubblico con deposito di fresato d’asfalto nell’alveo di un torrente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, realizzazione di discarica abusiva e manufatti in assenza di permesso a costruire in area vincolata sotto il profilo paesaggistico.

Avverso la pronuncia di secondo grado i tre condannati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione, travisamento della prova, violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nullità per omessa indicazione delle persone offese e inutilizzabilità di un’annotazione di servizio.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per una duplice ragione: la genericità, derivante dalla pedissequa riproposizione delle doglianze già formulate in appello senza confronto con le motivazioni del collegio di secondo grado, e il tentativo di contestare elementi di fatto per ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, già correttamente esaminato dai giudici di merito nel rispetto dei criteri di logica e delle norme di legge.

La Corte ha ribadito che non è ammissibile il ricorso che esibisca direttamente elementi di prova pretesi evidenti, poiché il giudice di legittimità non può addentrarsi nell’esame del contenuto documentale delle fonti di prova. Ha richiamato sul punto Sez. 6 n. 13442 del 2016, secondo cui il motivo che censura l’erronea applicazione dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. è inammissibile quando si pone in confronto diretto con il materiale probatorio, anziché denunciare i vizi logici dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., e Sez. 1 n. 42207 del 2016, escludendo che l’attendibilità dei testimoni dell’accusa possa dedursi con il motivo di violazione di legge, non essendo l’inosservanza dell’art. 192 prevista a pena di nullità.

Quanto alla posizione della prima ricorrente, il motivo sul preteso travisamento è stato respinto perché la sentenza di primo grado, in rapporto di doppia conforme con quella di appello, aveva ricostruito la vicenda collegando l’automezzo ripreso dalle telecamere all’impresa che aveva in corso lavori di scarifica del manto stradale, con l’assorbimento di precedenti compagini societarie che spiegava l’errore materiale del teste di polizia giudiziaria sulla denominazione. Il motivo sulle circostanze attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale è stato giudicato manifestamente infondato, valorizzando la Corte i precedenti specifici e la prognosi negativa di astensione dalla commissione di ulteriori reati, rilevando che anche l’assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. produce effetti penali.

Sul ricorso del secondo imputato, la Sezione ha confermato l’orientamento consolidato che esclude che l’indicazione della persona offesa costituisca elemento essenziale, previsto a pena di nullità, dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, aggiungendo che la censura non può essere dedotta dall’imputato la cui posizione non abbia subito pregiudizio. L’inutilizzabilità dell’annotazione di servizio è stata esclusa richiamando Sez. 4 n. 14074 del 2024 e Sez. 2 n. 26209 del 2017, essendo l’atto acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti. Su questa base la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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