Ricettazione: dolo desumibile dalla mancata giustificazione del possesso (Cass. pen. Sez. II n. 29803 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento e logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso, ma solo di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del bene, assolvendo a un onere di allegazione e non a un onere probatorio. Il dolo eventuale ricorre quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa fosse di illecita provenienza, non bastando la semplice mancanza di diligenza nel verificarla, che connota l’ipotesi contravvenzionale dell’art. 712 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente, commerciante di orologi di lusso, è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., per avere detenuto e offerto in vendita un orologio di provenienza furtiva. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 9 dicembre 2025, ha confermato la condanna, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 43 e 648 cod. pen., travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Con un secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto; con il terzo ha censurato il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In premessa ha osservato che le sentenze di primo e secondo grado sono conformi e possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale; ha poi ribadito che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità la rilettura degli elementi fattuali né il giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova.

Il primo e il secondo motivo sono stati trattati congiuntamente e giudicati aspecifici e reiterativi, perché articolati esclusivamente in fatto e diretti a proporre una ricostruzione alternativa della vicenda. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva, aveva valorizzato un compendio indiziario di elevata gravità, precisione e concordanza: la cancellazione immediata del messaggio contenente la fotografia dell’orologio, inviata proprio alla persona offesa; il filmato rinvenuto nel telefono del ricorrente, nel quale egli indossava un orologio identico a quello sottratto, identificato mediante i nei e i tatuaggi; i video con il numero seriale corrispondente; l’invio delle immagini a terzi per ottenere quotazioni e l’estratto di archivio dalla casa produttrice.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui la prova del dolo può desumersi dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene, nonché dalla mancata spiegazione delle modalità di acquisizione dello stesso. In questa prospettiva l’iniziativa di procurarsi l’estratto di archivio è stata letta come tentativo di precostituire ex post un’apparenza di legittimità della detenzione.

La Corte ha quindi escluso che la condotta potesse essere riqualificata ai sensi dell’art. 712 cod. pen., ribadendo che il dolo eventuale di ricettazione ricorre quando l’agente accetta consapevolmente il rischio dell’illecita provenienza, mentre la sola mancanza di diligenza nella verifica connota l’ipotesi contravvenzionale. Il terzo motivo è stato dichiarato non consentito, integrando il bilanciamento tra circostanze espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità.

All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali, il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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