Ricorso inammissibile se non impugna una ratio decidendi autonoma (Cass. civ. Sez. II n. 1623 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Le censure rivolte alle altre ragioni restano irrilevanti, perché l’omessa impugnazione di una sola ragione sufficiente determina il passaggio in giudicato della statuizione e consolida l’esito della controversia. Ne deriva che i motivi che attaccano ragioni diverse e non investono quella autonoma e decisiva sono inammissibili, e i motivi ulteriori che su di essa si fondano restano assorbiti.

Il Fatto

I controricorrenti, proprietari di un immobile inserito in un complesso di villette a schiera, avevano convenuto la vicina lamentando che questa avesse realizzato nel proprio giardino una struttura stabile, in violazione delle distanze tra costruzioni e delle distanze per luci e vedute, con pregiudizio anche per l’igiene, la sicurezza e il decoro architettonico.

Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello, disposto un supplemento di consulenza tecnica, ha riformato la decisione, escludendo l’operatività della deroga invocata dalla convenuta e accertando la violazione delle distanze, la lesione del decoro architettonico e la sussistenza dei danni, liquidati equitativamente. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, ravvisato nell’accoglimento acritico delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio disposto in appello e nella mancata valutazione dei rilievi critici mossi alla relazione.

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda la regola secondo cui, quando la decisione si fondi su più ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso che non rivolga specifiche doglianze a una di esse è inammissibile, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Richiama, sul punto, Cass. Sez. Un. n. 7931 del 2013, Cass. Sez. L n. 4293 del 2016 e Cass. Sez. VI-3 n. 16314 del 2019.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata si basa sulla sussistenza di una pluralità di violazioni, tra cui la lesione del decoro architettonico arrecata dal manufatto, inserito in un complesso di villette a schiera. Il ricorso omette radicalmente di confrontarsi con tale ratio decidendi, di per sé sufficiente a sorreggere il giudizio di illegittimità dell’opera. Le critiche alle altre ragioni restano quindi inammissibili, e il secondo motivo, che investe il diverso profilo del pericolo di incendio, è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo.

Quanto al terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’omessa pronuncia sull’eccezione di novità di due domande, la Corte lo ritiene in parte assorbito e in parte infondato. Il profilo relativo alla tardività della domanda sulle luci e vedute resta assorbito, perché il passaggio in giudicato della statuizione sul decoro architettonico supera la questione. La censura sulla domanda risarcitoria è invece infondata: dagli atti risulta che essa era stata formulata sin dal giudizio di primo grado, come ammesso dalla stessa ricorrente. Il riferimento ai danni da rischio di incendio non configura una nuova domanda, ma l’allegazione di una voce ulteriore di un danno già tempestivamente richiesto.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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