Detenzione di armi non totalmente inefficienti e annullamento sul 131-bis (Cass. pen. Sez. I n. 34264 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della detenzione illegale di armi, la natura di arma non viene meno quando lo strumento sia guasto o manchi di pezzi, anche essenziali, se risulti riparabile con pezzi di ricambio o con altri accorgimenti. L’arma conserva rilevanza penale purché non sia totalmente e assolutamente inefficiente. La circostanza che un determinato tipo di munizioni non sia reperibile in commercio non esclude la pericolosità dell’arma, ove il munizionamento sia astrattamente predisponibile, sia pure con operazione elaborata. Il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. deve fondarsi su motivazione puntuale e sufficientemente esplicativa, non su formule sintetiche quali il riferimento al profilo personologico dell’imputato o al quantitativo delle armi, senza confronto con la capacità offensiva in concreto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 dicembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina per il reato di detenzione illegale di armi di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, oltre che per la contravvenzione di cui all’art. 678 cod. pen. per la detenzione di polvere da sparo. Le armi erano state rinvenute nel corso di una perquisizione in un immobile fatiscente dove il ricorrente dimorava.
Il giudice di appello aveva escluso la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando il profilo personologico dell’imputato e l’imponente quantità di materiale detenuto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, deducendo l’inefficienza delle armi per irreperibilità del munizionamento, l’insufficienza delle prove tecniche sulla polvere da sparo, la contraddittorietà della motivazione sul diniego del 131-bis e sulle attenuanti generiche, nonché il contrasto con un precedente giudicato amministrativo.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il quadro consolidato in materia. Richiamando Sez. I n. 35648 del 04.07.2008 e Sez. I n. 1289 del 1996, afferma che la detenzione rileva anche quando l’arma sia guasta o priva di pezzi essenziali, purché riparabile. Solo l’inefficienza totale e assoluta fa venir meno la situazione di pericolo per l’ordine pubblico che giustifica l’incriminazione.
La Corte esamina il precedente invocato dalla difesa, Sez. I n. 30367 del 31.03.2023, e ne rifiuta la lettura proposta. L’inefficienza in quel caso era stata desunta non dalla irreperibilità del munizionamento in commercio, ma dalla constatata impossibilità concreta dell’arma di esplodere colpi. Ne deriva che la non reperibilità delle cartucce non è argomento idoneo, di per sé, a escludere la pericolosità, laddove il munizionamento sia predisponibile, sia pure con operazione elaborata.
Quanto all’idoneità della c.d. prova in bianco, la Corte richiama Sez. I n. 46890 del 18.10.2019 e Sez. I n. 18218 del 06.03.2019: la natura e l’efficienza dell’arma possono desumersi da qualsiasi mezzo di prova, e l’accertamento costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità. La consulenza difensiva si era limitata a una censura di metodo, senza chiarire l’incidenza concreta del diverso metodo suggerito. Accertato il funzionamento del meccanismo di sparo e ritenuta la possibilità di predisporre munizionamento ad hoc, il pericolo che la norma intende fronteggiare sussiste.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La qualificazione delle armi come di rara importanza storica non era stata oggetto di autonomo motivo di appello e il ricorso non chiarisce perché tale qualificazione inciderebbe sulla configurabilità del reato. Sul punto la Corte richiama Sez. II n. 34044 del 20.11.2020, secondo cui non sono deducibili in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, dovendosi evitare il rischio di annullamento su punti sottratti alla cognizione del giudice di secondo grado.
Il terzo motivo è infondato. Richiamando Sez. I n. 35603 del 21.10.2025 e Sez. I n. 6959 del 09.04.1997, la Corte conferma la distinzione tra materie esplodenti ed esplosivi. La ridotta potenzialità esplosiva esclude la micidialità ma non l’incendio e la pressione, così integrandosi la fattispecie di cui all’art. 678 cod. pen.
Il sesto motivo è inammissibile, perché propone per la prima volta in cassazione questioni e documenti non dedotti nei gradi di merito. Fondato è invece il motivo sul 131-bis: la motivazione del diniego, nella sua estrema sinteticità, non chiarisce cosa si intenda per profilo personologico, né spiega perché la quantità di armi prevalga sulla loro concreta capacità offensiva. La sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma sul solo punto, restando assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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