Prova nuova sopravvenuta e decisività ai fini dell’art. 603 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 31820 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale nuova sopravvenuta al giudizio di primo grado, non osta all’acquisizione al compendio probatorio la disciplina dell’art. 603 cod. proc. pen., salva ogni valutazione nel merito della stessa, che però non può essere anticipata al momento acquisitivo. L’error in procedendo rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Il motivo che si limiti a denunciare la mancata assunzione, senza indicare come la prova avrebbe scardinato l’intera impalcatura accusatoria, è generico e non consente l’accoglimento.
Il Fatto
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava estinta per prescrizione una contestazione di appropriazione indebita e confermava nel resto l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per tre episodi di usura ex art. 644 cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio. I fatti si collocano tra il febbraio e il settembre 2014 e riguardano consegne di somme di denaro con promissione di interessi usurari.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo quattro motivi: la mancata assunzione di una prova decisiva (una registrazione telefonica sopravvenuta al giudizio di primo grado), l’illegittima interruzione delle dichiarazioni spontanee dell’imputato, i vizi di motivazione sulla attendibilità dei testimoni d’accusa e la sostenuta irrilevanza penale della qualificazione come IVA di quanto riscosso a titolo di interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sul rifiuto della Corte territoriale di acquisire la registrazione del colloquio tra l’imputato e un soggetto che avrebbe ammesso di essere stato presente ai fatti del 1 settembre 2014. Sul piano del diritto si rileva che si verteva in presenza di una prova documentale nuova sopravvenuta, per la quale non ostava l’acquisizione ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., salva ogni valutazione nel merito, che però non poteva essere anticipata — come di fatto avvenuto — ma doveva seguire al momento acquisitivo.
La Corte ricorda però che l’error in procedendo rilevante ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. è configurabile soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Nella specie il ricorso si limita a indicare la mancata assunzione della prova, asseritamente finalizzata a smentire uno solo degli episodi, senza indicare come l’eventuale accertata presenza del teste avrebbe scardinato l’intera impalcatura accusatoria: ciò ne caratterizza la genericità. La prova, alla luce della ricostruzione dei giudici di merito, era comunque priva del requisito della decisività, perché contrastante con altri elementi emersi e inerente a un profilo non risolutivo rispetto a tutte le vicende contestate.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità: rilevato che l’art. 494 cod. proc. pen. consente al presidente di togliere la parola all’imputato che non si attenga all’oggetto dell’imputazione, la difesa si è limitata ad affermare apoditticamente la pertinenza degli argomenti trattati, privando la Corte di ogni possibilità di valutazione.
Il terzo motivo è infondato. La sentenza impugnata, in doppia conforme con quella di primo grado, risulta congruamente motivata e non manifestamente illogica. La difesa, contestando l’attendibilità dei testimoni d’accusa, tenta di sottoporre alla Corte un nuovo giudizio di merito. È preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione (Sez. 6, n. 13809 del 2015). Sono inammissibili i motivi che riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative (Sez. 1, n. 23308 del 2014), e la ricostruzione alternativa a quella del giudice deve essere inconfutabile e ovvia, non una semplice ipotesi (Sez. 1, n. 13528 del 1998). Il controllo di legittimità verifica solo la compatibilità della giustificazione con il senso comune (Sez. 5, n. 1004 del 1999). Il giudizio su contrasti testimoniali e attendibilità spetta al giudice di merito (Sez. 5, n. 51604 del 2017).
Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. In presenza di fatture soggettivamente e oggettivamente false, la natura usuraria degli interessi pattuiti non viene meno per la sola attribuzione agli stessi della veste formale dell’IVA; l’asserto della difesa secondo cui la persona offesa non avrebbe subito alcun danno per la possibilità di portare a credito l’IVA è infondato. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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