Infermità grave e detenzione domiciliare umanitaria: incompleta ricognizione del quadro nosografico (Cass. pen. Sez. 7 n. 17809 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per grave infermità fisica, ex art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., è necessario che la malattia sia tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose, ovvero da esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione, dovendosi operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. Il giudizio di gravità non richiede necessariamente una patologia in fase di acuzie, ma deve avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto della soglia di dignità rispettabile anche nella restrizione carceraria. La valutazione del Tribunale di sorveglianza, che abbia compiutamente considerato il quadro nosografico e la sua trattabilità in istituto, anche con l’eventuale ricorso al luogo di cura esterno, è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità, non essendo consentita una rivalutazione nel merito delle emergenze sanitarie.

Il Fatto

La persona detenuta presentava istanza al Tribunale di sorveglianza di Bari per ottenere il rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. o, in via alternativa, la detenzione domiciliare cosiddetta “umanitaria” ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, l. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). Il Tribunale rigettava l’istanza, ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione dei benefici. Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’incompleta ricognizione del quadro nosografico e la conseguente sottovalutazione delle patologie sofferte.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, preliminarmente, rileva che il Tribunale di sorveglianza ha in realtà considerato il quadro patologico del detenuto, descritto nella relazione sanitaria del responsabile della Casa circondariale. Il provvedimento impugnato dà atto delle patologie diagnosticate e del fatto che esse risultavano adeguatamente trattate con il supporto di indagini strumentali e visite specialistiche; inoltre, un recente esame strumentale aveva escluso qualsiasi forma tumorale. Il Giudice specializzato ha quindi motivato, senza che emergano profili di manifesta illogicità, che le patologie pur presenti non evidenziavano acuzie o situazioni di urgenza e che erano trattabili in istituto, anche con l’eventuale ricorso al luogo di cura esterno ai sensi dell’art. 11 Ord. pen..

Nel merito dei criteri applicabili, la Corte richiama i principi consolidati secondo cui, per il differimento facoltativo della pena, la malattia deve essere grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, tale da esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione. La valutazione richiede un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, come affermato da Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, e Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, cui il provvedimento si uniforma.

La Corte ricorda inoltre che, ai fini del differimento, devono considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira l’art. 27 Cost., dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto della soglia di dignità rispettabile anche nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009). Tuttavia, il giudice di merito ha fatto correttamente applicazione di tali principi, valutando la complessiva situazione del condannato e chiarendo l’assenza dei presupposti di legge.

Le censure formulate in ricorso sono pertanto di natura meramente confutativa e contro-valutativa, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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