Reformatio in pejus e divieto di aumento penale (Cass. pen. Sez. 6 n. 6176 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da violazione del divieto di reformatio in pejus la sentenza di appello che, nel rideterminare la pena, applichi un aumento di pena a titolo di continuazione con riferimento a un reato per il quale l’imputato sia stato assolto in primo grado, non potendo il giudice di secondo grado, in assenza di impugnazione sul punto, reintrodurre nel trattamento sanzionatorio una contestazione definitivamente eliminata. Ne consegue che, quando il giudice di merito abbia chiaramente indicato la misura del singolo aumento illegittimo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, annullando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (Nella specie, è stato eliminato l’aumento di pena di venti giorni di reclusione, con rideterminazione complessiva della pena in mesi sei e giorni dieci di reclusione).

Il Fatto

La Corte di appello di Torino aveva rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale e di imbrattamento. Nel rideterminare la pena, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in bilanciamento con la recidiva contestata, la Corte distrettuale aveva tuttavia applicato un aumento di pena anche per il delitto di oltraggio, originariamente contestato ma per il quale il Tribunale di Novara aveva pronunciato sentenza assolutoria. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla resistenza e la violazione del divieto di reformatio in pejus.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, riguardante la responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la doglianza si risolveva nella deduzione di questioni di valutazione del fatto, sottratte al sindacato di legittimità. La Corte ha escluso la sussistenza di un travisamento della prova, rilevando che le stesse trascrizioni dei verbali di udienza, allegate dal ricorrente, confermavano la formulazione di frasi minatorie in concomitanza con il tentativo dell’operatore di Polizia penitenziaria di chiudere la porta blindata della cella.

Quanto all’eccezione relativa alla causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen., la Corte ha osservato che la chiusura delle porte blindate era finalizzata a prevenire possibili disordini in occasione del trasferimento di un altro detenuto, sicché l’atto di ufficio non poteva considerarsi illegittimo né arbitrario dal punto di vista obiettivo. Ha escluso altresì la configurabilità della scriminante in forma putativa, richiamando il principio per cui essa ricorre solo quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di trovarsi di fronte a una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio, non rilevando invece l’errore di diritto.

Accogliendo invece il secondo motivo, la Corte ha ravvisato la lamentata violazione del divieto di reformatio in pejus. La Corte di appello, nel rideterminare la pena, aveva applicato un aumento di venti giorni di reclusione a titolo di continuazione per il delitto di oltraggio, nonostante l’imputato ne fosse stato assolto in primo grado. Trattandosi di una statuizione non impugnata dal pubblico ministero, la sua reintroduzione nel trattamento sanzionatorio da parte del giudice di appello integrava un aggravamento illegittimo della posizione dell’imputato.

Poiché il giudice di merito aveva chiaramente indicato la misura del singolo aumento e non erano in discussione i criteri di determinazione della pena, la Corte ha ritenuto di poter procedere direttamente alla rideterminazione della pena in sede di legittimità, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione e rideterminando la pena in mesi sei e giorni dieci di reclusione, con eliminazione dell’aumento illegittimamente irrogato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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