Appello aspecifico e manifesta infondatezza nel giudizio di cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 36694 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. operata dalla legge n. 103/2017, l’appello è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, ovvero quando le censure non affrontano la motivazione del provvedimento. Diversamente da quanto accade nel ricorso per cassazione, l’appello non è invece inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza resa de plano, ha dichiarato inammissibile perché aspecifico l’appello proposto nell’interesse dell’imputata avverso la sentenza di condanna per tentato furto. L’appello censurava la ritenuta configurabilità del furto tentato, in luogo del reato impossibile, e l’insussistenza dei presupposti dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Avverso tale ordinanza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. e l’inidoneità della motivazione in ordine all’insussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. La difesa lamenta che i giudici di merito avrebbero ritenuto inammissibile il motivo sulla sussunzione nella previsione di cui all’art. 49 cod. pen. non per aspecificità, bensì ritenendolo manifestamente infondato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muovendo dall’orientamento espresso a Sezioni Unite e costantemente ribadito, il Collegio richiama il principio secondo cui, dopo la riforma dell’art. 581 cod. proc. pen., l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando le censure non affrontano la motivazione del provvedimento impugnato, ma non anche per la manifesta infondatezza, invece rilevabile con riferimento al ricorso per cassazione. L’onere di specificità è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U n. 8825 del 2016; Sez. V n. 1589 del 2025).
La sentenza di primo grado aveva condannato l’imputata per tentato furto, ritenendo idonea la condotta di apprensione dei beni con cui la prevenuta aveva oltrepassato le casse, rispetto alla verificazione dell’evento, non realizzatosi per il pronto intervento degli addetti alla sicurezza. Su questa base la Corte territoriale ha correttamente reputato le censure sulla mancata sussunzione nell’art. 49 cod. pen. prive di specificità e non correlative rispetto agli snodi motivazionali della sentenza appellata.
L’appellante, in ossequio all’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., avrebbe dovuto indicare le ragioni di diritto per cui il fatto accertato, caratterizzato da condotta intrinsecamente idonea, non fosse sussumibile nel tentativo ma integrante reato impossibile (Sez. I n. 870 del 2020). Avrebbe dovuto inoltre indicare gli elementi di fatto a sostegno della dedotta inidoneità della condotta, da intendersi come privata di astratta determinabilità causale per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo, indipendentemente da cause estranee quali la videosorveglianza. Ne consegue la manifesta infondatezza del profilo di doglianza.
Quanto al secondo profilo, relativo alla particolare tenuità del fatto, il ricorrente non confronta il proprio dire con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sull’esistenza della condizione ostativa dell’abitualità della condotta, valutata in considerazione di precedenti specifici e reiterati (Sez. IV n. 26319 del 2025; Sez. IV n. 19364 del 2024; Sez. VI n. 8700 del 2013). All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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