Sindacato in appello sulla compensazione delle spese e contributo unificato (Cons. Stato n. 8213 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione del giudice di primo grado sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della compensazione e del riconoscimento dei giusti motivi, come tale insindacabile in sede di appello, salvo che riguardi la condanna della parte totalmente vittoriosa o sia manifestamente irrazionale o riferita a somme palesemente inadeguate. La compensazione richiede l’indicazione di eccezionali ragioni e un’adeguata motivazione, che il giudice può desumere dalla peculiarità delle questioni trattate e dall’esito del giudizio. La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone condizioni soggettive che devono essere provate e che non si identificano nella sola infondatezza della pretesa. Il rimborso del contributo unificato costituisce obbligazione ex lege che segue la soccombenza e non richiede specifica statuizione del giudice.
Il Fatto
La parte ricorrente in primo grado chiedeva l’annullamento di tre verbali della Commissione per la valutazione dei candidati partecipanti a una procedura di mobilità volontaria indetta dal Ministero dell’Istruzione. Il TAR Lazio dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la controversia al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, e compensava le spese.
L’originaria controinteressata, risultata vincitrice della procedura, ha proposto appello chiedendo la riforma della sola statuizione sulle spese. Ha dedotto l’assenza di giusti motivi di compensazione, l’obbligo di accollo delle spese a carico del ricorrente soccombente, la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e il diritto al rimborso del contributo unificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema del sindacato in appello sulle spese. Richiamando un proprio precedente (Cons. Stato, Sez. V, n. 7890 del 2023), ribadisce che la statuizione sulle spese è espressione di un potere discrezionale ampio, insindacabile in appello salvo l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa o di statuizione manifestamente irrazionale o riferita a somme palesemente inadeguate. Nel caso concreto il primo giudice ha esplicitamente richiamato la sussistenza di eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità delle questioni trattate e nell’esito del giudizio: motivazione che il Collegio ritiene sufficiente e coerente con i principi richiamati dalla stessa appellante.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la configurabilità della responsabilità aggravata. Le condizioni soggettive previste dall’art. 96 c.p.c. non risultano integrate né provate, non essendo sufficiente a tal fine la prospettazione di motivi infondati. La domanda di condanna per colpa grave è pertanto respinta.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Il rimborso del contributo unificato segue la soccombenza e non richiede specifica dichiarazione del giudice, trattandosi di obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice sia quanto alla compensazione sia quanto alla determinazione dell’ammontare. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 4821 del 2023 e n. 7090 del 2024, nonché Cons. Stato, Sez. III, n. 473 del 2014, secondo cui la compensazione delle spese di lite non comprende la restituzione del contributo unificato, dovuto dalla parte soccombente in forza dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002; il relativo rapporto obbligatorio di natura civilistica è rimesso alla cognizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
L’appello è dunque respinto e la sentenza di primo grado confermata. Il Collegio compensa tuttavia le spese del grado, ravvisando peculiari ed eccezionali ragioni a beneficio della stessa parte appellante che aveva contestato la compensazione in primo grado.
Nota della Redazione
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