Revoca porto d’armi: autonomia del giudizio di affidabilità rispetto all’esito penale (TAR Calabria n. 1378 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi costituisce un’ipotesi eccezionale nell’ordinamento, subordinata all’accertamento della piena affidabilità del soggetto all’uso delle armi. Il giudizio di affidabilità richiesto dal T.U.L.P.S. è distinto, per presupposti e funzioni, dall’accertamento della responsabilità penale: il primo è prognostico e precauzionale, il secondo repressivo e sanzionatorio. Ne consegue che l’Autorità di pubblica sicurezza può valorizzare, nella loro oggettività storica, fatti e situazioni personali anche privi di rilievo penale e può legittimamente prescindere dall’esito del processo, ivi compresa una sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela. La revoca non ha natura sanzionatoria ma cautelare, ed è sorretta da un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, ultrasettantenne e titolare da anni di licenza di porto d’armi per uso caccia, impugnava il decreto con cui il Questore della Provincia di Crotone aveva disposto la revoca del titolo, unitamente al verbale di ritiro cautelare delle armi e delle munizioni adottato dai Carabinieri ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.. A fondamento dei provvedimenti vi era una denuncia per il reato di minaccia aggravata, maturata in un contesto di dissidi familiari, procedimento poi definito con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta remissione tacita di querela.
Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S., erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché omessa comunicazione di avvio del procedimento. Sosteneva in particolare che l’Amministrazione avrebbe dovuto operare un giudizio prognostico sulla pericolosità attuale, non fondato sul mero sospetto legato a una denuncia isolata, e che la misura della revoca sarebbe stata sproporzionata rispetto a un episodio unico nella sua vita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama anzitutto l’assetto delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, come delineato dalla giurisprudenza amministrativa. La possibilità di detenere armi è ipotesi del tutto eccezionale: le esigenze di incolumità dei consociati prevalgono, e il titolo può essere rilasciato solo quando non sussista alcun pericolo di abuso. La revoca o il diniego possono quindi fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra giudizio amministrativo e processo penale. Il Collegio sottolinea che il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. differisce, quanto a presupposti e funzioni, da quello del giudice penale: il primo è prognostico e precauzionale, il secondo improntato a tassatività e funzione repressiva. Ciò spiega perché l’Autorità di P.S. possa valutare i fatti nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione quando si tratti di sentenze che lasciano impregiudicato l’accertamento dei fatti, come la non luogo a procedere per ritiro della querela o l’estinzione per prescrizione.
La revoca, si precisa, è provvedimento privo di intento punitivo, di natura cautelare, finalizzato a prevenire possibili abusi. Ampia è la discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, cui non si richiede una motivazione particolare, salvo i limiti della non irrazionalità e non arbitrarietà delle valutazioni. Quanto al sindacato giurisdizionale, il giudice amministrativo non si sostituisce all’Autorità nel valutare la situazione, ma verifica solo che la valutazione non sia ictu oculi errata, travisata nei fatti o manifestamente irrazionale.
Calando tali coordinate nel caso concreto, il Tribunale ritiene che la denuncia per minaccia aggravata ex art. 612 cod. pen. integri un motivo non irragionevole a sostegno sia del ritiro cautelativo sia del provvedimento del Questore. L’esito favorevole del giudizio penale per remissione tacita della querela non vale a inferire carenza istruttoria o motivazionale: la gravità del fatto, di cui non risulta contestato il compimento, rende logiche e adeguatamente motivate le scelte dell’Autorità. Il Collegio valorizza inoltre il contesto familiare e la contiguità tra i soggetti coinvolti, richiamando l’orientamento secondo cui i conflitti familiari tendono a esasperarsi nel tempo, con conseguente non opportunità di lasciare ai protagonisti la disponibilità di armi.
Quanto ai profili procedimentali, la gravità dell’evento e l’urgenza di un intervento efficace e immediato rendono non fondate le doglianze sulla mancata interlocuzione, che comunque non avrebbe mutato l’esito. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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