Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 31596 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato, è inammissibile. Il motivo che non indica specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, si destina all’inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. Non è sufficiente lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione. All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 7 novembre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 5 giugno 2024, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi violazione di legge e vizio di motivazione, sia in ordine al riconoscimento della propria responsabilità penale, sia con riguardo all’omessa concessione dei doppi benefici di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi non erano deducibili in sede di legittimità. Essi, infatti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, reiteravano le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Il Collegio ha richiamato la funzione tipica dell’impugnazione, identificata nella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, dunque, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.

Ne deriva che il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, come nel caso in esame, si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. La Corte ha così ribadito che è inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato.

All’affermazione di inammissibilità è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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