Sequestro probatorio di dispositivi informatici: sufficienza della perimetrazione per categorie documentali (Cass. pen. Sez. III n. 35633 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero soddisfa l’obbligo motivazionale, e consente il controllo sulla proporzionalità della misura, tanto nella fase genetica quanto in quella esecutiva, quando indichi le ragioni di un sequestro esteso e omnicomprensivo oppure, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate e i criteri di selezione del materiale archiviato. L’indicazione di parole chiave non è indefettibile: la perimetrazione della documentazione di interesse per categorie fungibili assolve la medesima funzione. La mancata prefissione del termine di durata dell’ablazione non vizia il provvedimento, potendo il titolare dolersi dell’eccessiva durata o della sua indeterminatezza con l’istanza di restituzione.

Il Fatto

L’Ufficio di Bologna della Procura europea disponeva, nel novembre 2025, il sequestro probatorio di una serie di apparecchi elettronici e dei dati in essi custoditi, eseguito a seguito di perquisizione presso la sede di una società. Nell’indagine si ipotizzavano violazioni della normativa doganale realizzate tramite articolate transazioni commerciali, con il coinvolgimento indiretto della società destinataria della misura, che aveva intrattenuto rapporti economici con alcune imprese indagate.

La società proponeva istanza di riesame, rigettata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 23 gennaio 2026. Ricorreva allora per cassazione, deducendo due motivi di violazione di legge: l’assenza nel provvedimento genetico delle ragioni del sequestro indistinto di tutti gli apparecchi e delle parole chiave per selezionare il materiale rilevante, e il difetto dei criteri e delle modalità di selezione, con conseguente impossibilità di verificare la proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi, omogenei nella sostanza, e li ritiene infondati. Il sequestro in questione ha natura probatoria: il suo presupposto è il fumus delicti e l’idoneità motivata del bene ablato a soddisfare una funzione istruttoria. Nel caso dei dispositivi informatici questa idoneità va accertata con particolare attenzione, poiché la massa dei dati archiviati impone un vaglio rafforzato di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.

Il collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo, oppure le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale archiviato, con la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale e dei tempi di esecuzione (Sez. VI n. 17677 del 2025; Sez. VI n. 17312 del 2024). L’obbligo si considera adempiuto quando il pubblico ministero indichi in modo specifico, ancorché conciso, le ragioni che impongono la limitazione temporanea della disponibilità esclusiva dei dati (Sez. V n. 9797 del 2025).

Il principio è poi delimitato nel suo reale ambito: la proporzionalità non esige che il decreto indichi il termine esatto di durata della misura, né i tempi determinati e inderogabili di estrapolazione e analisi, non prevedibili nella fase genetica, perché una delimitazione preventiva puntuale penalizzerebbe l’accertamento dei reati. Il titolare dei beni può contestare la durata eccessiva o indeterminata con l’istanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen. e impugnare l’eventuale rigetto (Sez. VI n. 543 del 2026).

Applicando tali coordinate, la motivazione dell’ordinanza impugnata è effettiva e non apparente. Il Tribunale ha descritto le modalità dei reati, il coinvolgimento indiretto della società, la natura doganale delle ipotesi e la necessità di acquisire la documentazione contabile e commerciale dei rapporti economici intrattenuti. Quanto ai criteri di selezione, pur in assenza di parole chiave, il provvedimento genetico ha delimitato la ricerca alla documentazione fiscale, contabile, bancaria e di trasporto riferita ai rapporti commerciali con gli importatori coinvolti, nonché alla corrispondenza sulle attività di importazione: perimetrazione fungibile rispetto alle parole chiave.

È infine irrilevante che mancasse l’indicazione della durata dell’ablazione. Al momento della decisione del riesame gli apparecchi erano già stati restituiti, previa generazione di una copia forense dei dati: solo dall’esame di tale copia si potrà stabilire quali documenti siano di effettivo interesse investigativo e quali vadano restituiti con il supporto che li contiene. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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