Terre e rocce da scavo fuori termine e qualificazione come rifiuti (TAR Lombardia n. 231 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le terre e rocce da scavo depositate in attesa di utilizzo oltre i termini previsti dall’art. 186 d.lgs. n. 152/2006 perdono la qualificazione di sottoprodotto e sono assoggettate alla disciplina dei rifiuti, con conseguente legittimità dell’ordinanza di rimozione adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. Il contraddittorio procedimentale nella fase di accertamento non postula un termine minimo di preavviso del sopralluogo, dovendosi verificare in concreto l’effettiva compressione delle facoltà partecipative del privato. L’ordinanza ex art. 192 non richiede, a pena di invalidità, l’indicazione analitica delle modalità di rimozione né la determinazione esatta della consistenza dei cumuli, quando i materiali risultino sufficientemente individuati.
Il Fatto
Il Comune aveva approvato, ai sensi dell’art. 242 d.lgs. n. 152/2006, il progetto operativo di bonifica di un’area di proprietà della società ricorrente, subordinandone l’efficacia alla prestazione di una garanzia fideiussoria. La società non ha presentato la garanzia nei termini, neppure dopo due proroghe concesse dall’Amministrazione. Preso atto dell’inadempimento, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento sostitutivo ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006 e ha disposto un sopralluogo, nel corso del quale ha rilevato la presenza di cumuli di materiale sull’area.
All’esito, l’Amministrazione ha ordinato alla società la rimozione e il corretto smaltimento dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, che ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sul difetto di contraddittorio. La ricorrente lamentava il breve preavviso tra la comunicazione e il sopralluogo, che non le avrebbe consentito di parteciparvi con un proprio tecnico. Il Tribunale osserva che l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non fissa alcun termine minimo di preavviso. Il controllo va quindi svolto in concreto, verificando se le facoltà partecipative siano state effettivamente compresse.
Nel caso specifico tale violazione non emerge: la società non ha dimostrato l’impossibilità di avvalersi di un tecnico, non ha chiesto lo spostamento della data e non ha presentato osservazioni nella successiva fase procedimentale. La censura è quindi infondata.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Tribunale rileva che i rifiuti risultano sufficientemente individuati, anche tramite rilievi fotografici, trattandosi di cumuli fuori terra. Le misurazioni sono contenute nel verbale di sopralluogo e la ricorrente le contesta solo genericamente. L’esatta consistenza e le modalità di rimozione non costituiscono elementi essenziali dell’ordinanza ex art. 192, potendo l’interessato chiedere chiarimenti all’Amministrazione.
Superata anche la censura di asserita contraddittorietà: l’atto richiamato dalla ricorrente non annulla il progetto di bonifica, ma prende atto della mancata prestazione della fideiussione. I due provvedimenti — avvio della bonifica sostitutiva e ordine di rimozione dei materiali ivi depositati — sono coerenti.
Il secondo motivo concerne la qualificazione dei materiali come rifiuti. Il Collegio richiama l’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, che assoggetta alla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo non utilizzate nel rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui i termini di deposito. Poiché le autorizzazioni risalgono al 2016/2017, il termine di un anno è ampiamente decorso. I materiali vanno quindi qualificati come rifiuti e il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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