Ricostruzione di trullo diruto integra nuova costruzione e non ristrutturazione (TAR Puglia n. 53 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione di un fabbricato rurale a trullo diruto integra nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia quando non sia possibile individuare con certezza la consistenza e la sagoma del manufatto preesistente. In tal caso l’intervento richiede il permesso di costruire ex artt. 10 e 23 d.P.R. n. 380/2001 e, in area vincolata, l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, risultando insufficiente la SCIA. L’amministrazione che accerta l’esecuzione di lavori in assenza del titolo prescritto non esercita il potere inibitorio del comma 3 dell’art. 19 l. n. 241/1990, ma si limita a constatare l’inefficacia della segnalazione, con conseguente inoperatività del termine di trenta giorni. Il diniego di compatibilità paesaggistica è legittimo quando la verificazione confermi l’impiego di materiali e tecniche non tradizionali e la rottura dell’impianto originario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un terreno in area sottoposta a vincolo paesaggistico nel Comune di Fasano, presentava una SCIA per manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro e ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale diruto. A seguito di sopralluogo, il Comune contestava la demolizione totale del manufatto in pietra e la costruzione ex novo di un fabbricato in conci di tufo su basamento in cemento, con cisterna interrata, ingiungendo la demolizione.
Il ricorrente impugnava la relazione di sopralluogo e l’ordinanza, deducendo che le opere rientravano nella fedele ricostruzione dell’edificio preesistente e chiedendo il risarcimento del danno. Proponeva poi motivi aggiunti avverso il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il TAR disponeva verificazione tecnica e, all’esito, rigettava ricorso e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, per qualificare l’intervento come ristrutturazione anziché nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, occorre poter individuare con certezza l’esatta cubatura e sagoma del fabbricato. La ricostruzione di un immobile diruto da lungo tempo, di cui residuino solo frazioni di muri inidonee a definire la volumetria, costituisce costruzione ex novo (Cons. Stato, Sez. II, n. 8035 del 2020).
La verificazione conferma che non è possibile stimare la consistenza originaria del trullo, per assenza di rilievo architettonico quotato e di documentazione fotografica esaustiva, e che i lavori eseguiti sono in totale difformità rispetto al progetto. Le murature portanti sono state realizzate ex novo in blocchi di tufo su cordolo in cemento armato, con doppia fodera e intonaco, in luogo della muratura in pietra a faccia vista. Le candele dei coni, previste come manutenute, sono state demolite e ricostruite.
Ne discende la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, con insufficienza della SCIA a legittimarne l’avvio e necessità del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica. Il Collegio esclude il difetto di istruttoria e di motivazione, esaurendosi l’onere dell’amministrazione nella constatazione e descrizione dell’abuso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9756 del 2023).
Quanto alla dedotta tardività dell’intervento comunale, la censura è inammissibile perché non formalizzata in un motivo tempestivo ed è comunque infondata: l’accertamento dell’inefficacia della SCIA non costituisce esercizio del potere inibitorio dell’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 (TAR Lazio, Sez. II, n. 2025 del 2022); in area vincolata, inoltre, non opera il termine di decadenza (Cons. Stato, Sez. II, n. 8663 del 2024).
Il diniego di compatibilità paesaggistica è legittimo: l’intervento contrasta con le norme di tutela del PPTR e con il d.m. del 19.6.1975, che riconosce al trullo valore essenziale del paesaggio. La valutazione dell’opera allo stato attuale è corretta, perché i materiali e le tecniche moderne hanno irreversibilmente pregiudicato il recupero del manufatto. La domanda risarcitoria ex art. 30 cod. proc. amm. segue la reiezione delle censure di annullamento. Le spese di lite sono compensate; le spese di verificazione gravano sulla parte soccombente.
Nota della Redazione
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