Accesso anni successivi al primo Medicina subordinato a scorrimento graduatoria nazionale (Cons. Stato n. 2939 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ad accesso programmato nazionale, l’iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata alla previa verifica della disponibilità di posti nell’ambito della coorte definita dalla programmazione ministeriale. L’attribuzione dei posti di cui all’art. 13 dell’allegato 2 al D.M. n. 583/2022 ha carattere residuale: essa presuppone l’esaurimento dello scorrimento della graduatoria unica nazionale e l’assegnazione dei posti ex art. 12 del medesimo decreto. Il candidato collocato in posizione utile può accedere agli anni successivi solo previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità e purché residuino posti liberi nella relativa coorte. È esclusa l’iscrizione in sovrannumero o fuori coorte, che comporterebbe uno sforamento della capacità formativa dell’Ateneo e un pregiudizio al diritto allo studio degli studenti già frequentanti.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto all’Università l’immatricolazione ad un anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, allegando il curriculum studiorum, i crediti acquisiti e gli esami sostenuti. L’Ateneo aveva comunicato l’acquisizione dell’istanza “senza esito”, rilevando l’impossibilità di pubblicare avvisi per l’ammissione ad anni successivi in assenza di posti definitivamente disponibili.

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, aveva accolto il ricorso, ritenendo che la procedura ex art. 13 dell’allegato 2 al D.M. n. 583/2022 potesse essere attivata mediante valutazione comparativa dei curricula, senza che la posizione in graduatoria nazionale attribuisse alcun vantaggio. Aveva però escluso l’immatricolazione immediata, ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza. L’Università ha proposto appello, rilevando l’incomprensione del meccanismo ministeriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti — Cons. Stato Sez. VII n. 2199/2025 e n. 3737/2025 — e rileva che il principio affermato dal TAR contrasta con l’impianto complessivo della programmazione nazionale degli accessi universitari di cui alla legge n. 264/1999. Per le immatricolazioni agli anni successivi al primo non si può prescindere dalle disponibilità di posti createsi nell’ambito degli accessi originariamente programmati per ciascun anno accademico.

Il punto centrale è la lettura sistematica delle due discipline. L’art. 12 dell’allegato 2 al D.M. n. 583/2022 concerne i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria nazionale, che possono iscriversi ad anni successivi solo previo riconoscimento dei crediti e accertamento della documentata disponibilità di posti rispetto alla coorte. L’art. 13 regola invece la distinta procedura per trasferimenti e passaggi di quanti non abbiano partecipato alla selezione nazionale, ma “rimane fermo” quanto previsto dal punto 12. Ne deriva che i posti ex art. 13 possono essere assegnati solo ove, all’esito dello scorrimento della graduatoria, residuino ulteriori posti, originati esclusivamente da rinunce, abbandoni o trasferimenti degli studenti dell’Ateneo.

Il Collegio sottolinea che la disciplina dei trasferimenti dà luogo a due categorie di attribuzione: una necessariamente preferenziale per i vincitori dell’accesso, l’altra residuale per i richiedenti trasferimento. Una volta completato lo scorrimento ministeriale potrà essere pubblicato l’avviso per i posti residui. Il TAR ha dunque errato nel ritenere attivabile la procedura senza previo scorrimento e senza procedura ad evidenza pubblica.

La Corte esclude inoltre i dubbi di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché la rimessione all’Adunanza Plenaria, non ravvisando contrasti interpretativi tali da giustificarli. Un’ammissione in assenza di posti liberi legittimerebbe un insostenibile sforamento della capacità formativa degli Atenei, con irreversibile carenza di strutture e servizi e compromissione del diritto allo studio degli studenti frequentanti.

L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con salvezza degli atti impugnati. La complessità delle procedure di immatricolazione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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