Recupero somme e termine ventiquattro mesi anche per inidoneità permanente assoluta (TAR Sicilia n. 1800 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 52/2009, oltre il quale non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte al militare in aspettativa per infermità, si applica anche all’ipotesi di inidoneità permanente assoluta al servizio e non soltanto a quella parziale. La clausola di salvezza delle “disposizioni di maggior favore” contenuta nel comma 3 della medesima norma impone di estendere il beneficio al dipendente la cui capacità lavorativa sia totalmente compromessa. Una lettura restrittiva, che riservi il termine al solo inidoneo parziale, determina una disparità di trattamento contraria all’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. L’interpretazione costituzionalmente orientata impone quindi di applicare il limite temporale a entrambe le fattispecie, con conseguente illegittimità del recupero disposto oltre la scadenza.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare, è stato collocato in aspettativa per infermità e successivamente giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto. Con decreto del Ministero della Difesa l’infermità è stata dichiarata non dipendente da causa di servizio. Su tale presupposto l’Amministrazione ha applicato la riduzione dello stipendio prevista dall’art. 15 d.P.R. n. 52/2009, quantificando un importo non dovuto e compensandolo con la monetizzazione della licenza ordinaria non goduta, fino ad accertare un passivo a carico del militare. È seguita la comunicazione di avvio del procedimento di recupero dell’indebito.
Il ricorrente ha impugnato la nota di recupero e l’atto dispositivo, chiedendo l’annullamento previa sospensiva, l’accertamento del diritto al pieno trattamento stipendiale e alla non restituzione delle somme, oltre al pagamento di ulteriori competenze. La Sezione, in sede cautelare, ha sospeso gli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria il secondo motivo, attinente alla violazione dell’art. 15 d.P.R. n. 52/2009, ritenendolo logicamente pregiudizievole rispetto alla censura procedimentale. Richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il Tribunale afferma che va scrutinato per primo il motivo che evidenzia la più radicale illegittimità dell’atto, con assorbimento degli altri in caso di accoglimento.
La difesa dell’Amministrazione sostiene che il termine di ventiquattro mesi del comma 2 riguardi solo il personale giudicato non idoneo “in modo parziale” e non l’ex militare giudicato permanentemente non idoneo. Il Collegio dissente. Le fattispecie dei commi 2 e 3 sono omogenee: in entrambi i casi si tratta di erogazioni non dovute nell’ambito di un rapporto di servizio inciso da un evento estraneo alla volontà del dipendente.
La lettura restrittiva assoggetterebbe al regime deteriore proprio il dipendente la cui capacità lavorativa è totalmente compromessa, in contrasto con il principio di solidarietà sociale e con l’art. 3 della Costituzione, richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 108/2011 e n. 223/2012. Anche il dato letterale conferma tale esito, poiché il comma 3 fa salve “le disposizioni di maggior favore”, tra cui rientra il termine del comma 2.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa conforme (TAR Marche n. 686 del 2023, TAR Lombardia, Brescia, n. 431 del 2020, T.R.G.A. Bolzano n. 330 del 2020) e la pronuncia del Cons. Stato n. 2880 del 2022, che valorizza la tempistica imposta al legislatore a tutela dell’affidamento del lavoratore e il principio di proporzionalità richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Nel caso concreto il collocamento in aspettativa è anteriore di oltre ventiquattro mesi rispetto alla pronuncia sulla causa di servizio. Ne deriva la radicale illegittimità della nota e dell’atto dispositivo, con assorbimento del primo motivo. Il Tribunale riconosce il diritto al pieno trattamento e alla non restituzione, accoglie in parte le ulteriori pretese (maggiorazione dell’indennità operativa, licenza non goduta, spese di viaggio), nega la monetizzazione delle festività soppresse ex legge n. 937/1977 e liquida le spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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