Riedizione del potere in appalto e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (Cons. Stato n. 2529 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riedizione del potere amministrativo disposta in esecuzione della sentenza di primo grado, allorché si traduca nell’adozione di un nuovo provvedimento espressione di autonoma valutazione, modifica l’assetto degli interessi tra le parti e rende improcedibile il giudizio di appello per sopravvenuto difetto di interesse. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. impone la declaratoria di improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravvenga il difetto di interesse delle parti alla decisione. L’improcedibilità si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che postula il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato. Nel rito appalti l’eventuale accoglimento dell’appello non gioverebbe a nessuna delle parti, perché l’aggiudicazione oggetto di causa è ormai regolata da un atto successivo.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente impugnava davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, l’aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani disposta dal Comune in favore della società appellante. Il ricorso introduttivo era articolato in sette motivi; con successivi motivi aggiunti l’istante deduceva ulteriori profili relativi alla dichiarazione di equivalenza del contratto collettivo applicato e alla congruità del costo della manodopera.
Il TAR respingeva il ricorso introduttivo e accoglieva i motivi aggiunti, annullando l’aggiudicazione e demandando all’amministrazione il rinnovato esercizio dei poteri di verifica ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023. La società aggiudicataria proponeva appello, deducendo la tardività dei motivi aggiunti e l’erroneità dell’accoglimento nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria la persistenza dell’interesse alla decisione, alla luce delle sopravvenienze verificatesi nel corso del giudizio. In esecuzione della sentenza di primo grado, la stazione unica appaltante provinciale aveva rieditato il potere amministrativo, svolgendo nuova istruttoria e ritenendo sussistente l’equivalenza tra il contratto collettivo richiamato negli atti di gara e quello applicato dalla società appellante. Il Comune aveva quindi adottato i conseguenti provvedimenti, disponendo nelle more della verifica dei requisiti la nuova aggiudicazione in favore della medesima società.
La Corte ricostruisce la sequenza procedimentale alla luce dell’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, che ha eliminato il meccanismo bifasico dell’art. 32 d.lgs. n. 50/2016 fondato sulla distinzione tra aggiudicazione non efficace e aggiudicazione efficace subordinata alla verifica dei requisiti. Il nuovo assetto configura un procedimento unitario, nel quale la verifica dei requisiti è condizione per l’adozione stessa del provvedimento di aggiudicazione, che produce immediatamente i propri effetti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato nel testo, la riedizione del potere quando si traduce in un nuovo provvedimento espressione di autonoma valutazione determina una modificazione dell’assetto degli interessi, con effetti rilevanti sul piano processuale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2797 del 2004). La pronuncia sul merito dell’appello si rivelerebbe pertanto priva di utilità concreta.
Il Collegio distingue l’improcedibilità dalla cessazione della materia del contendere, richiamando l’indirizzo secondo cui quest’ultima postula il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale e, in quanto pronuncia di merito, è idonea al giudicato sostanziale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2224 del 2021). La sopravvenuta carenza di interesse presuppone invece la mancanza di interesse alla decisione per l’intervenuta adozione di un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento di quello impugnato.
Il ragionamento si chiude con una verifica controfattuale: l’accoglimento dell’appello non gioverebbe al Consorzio, che uscirebbe soccombente, né all’appellante, ormai aggiudicataria sulla base di un atto successivo a quello impugnato. La vicenda relativa all’aggiudicazione è dunque regolata dal provvedimento sopravvenuto, e le eventuali doglianze dovranno essere rivolte a quest’ultimo. Il giudizio è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del grado in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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