Demo-ricostruzione in zona ISCE e discrezionalità tecnica sul degrado (Cons. Stato n. 2530 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone ISCE del PTCP ligure, lo stato di degrado che legittima gli interventi episodici ex art. 48, comma 3, delle norme tecniche di attuazione non coincide con il dissesto edilizio in senso stretto, ma va declinato in termini di discrepanza dell’edificato esistente rispetto al pregio paesaggistico del contesto. Il parere favorevole della Soprintendenza, che attesti il carattere migliorativo e meno impattante del progetto, integra una valutazione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito se non per irragionevolezza. L’episodicità dell’intervento non è esclusa dalla pluralità dei fabbricati coinvolti, ove il progetto riduca numero e volumetria complessiva. La demo-ricostruzione con accorpamento volumetrico ex art. 6 l.r. Liguria n. 49/2009 non integra nuova costruzione e resta subordinata alla conformità al PTCP.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile limitrofo all’area dell’ex campeggio sul Promontorio di Maralunga, impugnava l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire rilasciati dal Comune in favore di una società per la riqualificazione del compendio, mediante demolizione di sei fabbricati accessori e demo-ricostruzione di due edifici residenziali, con incremento volumetrico di uno di essi per accorpamento delle cubature abbattute.
Il TAR Liguria dichiarava i gravami inammissibili per difetto di legittimazione e di interesse. L’appellante contestava la declaratoria e riproponeva i motivi di primo grado, incentrati sulla violazione dell’art. 48 del PTCP, delle norme sul Piano casa e delle prescrizioni del PUC.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato applica il principio della ragione più liquida e assorbe le questioni preliminari, tra cui l’eccezione di tardività, pervenendo direttamente al merito. La sentenza di primo grado è confermata con diversa motivazione.
Sul fronte paesaggistico, la Corte richiama il testo dell’art. 48 delle NTA del PTCP e valorizza il parere della Soprintendenza del 19 marzo 2024: le demolizioni riguardano fabbricati eterogenei e con criticità strutturali, le nuove costruzioni insistono sul medesimo sedime, la massa arborea è mantenuta e implementata. Da qui la lettura del degrado come frizione tra fisionomia dell’edificato e valore del luogo, coerente con la lettura congiunta del terzo e quarto comma.
Quanto all’episodicità, il Collegio ritiene che il requisito sussista anche in presenza di più fabbricati, purché l’intervento non stravolga l’assetto paesaggistico. Il precedente invocato dall’appellante — Cons. Stato, Sez. IV, n. 2222 del 2014, confermativo di TAR Liguria n. 905 del 2012 — è giudicato inconferente, perché riguardava la demolizione di un complesso storico con abbattimento di alberi e spostamento di cubatura.
La Corte esclude la violazione del divieto di nuove costruzioni: gli edifici sono ricostruiti sul sedime preesistente e quindi “alterati” in adeguamento ai caratteri della zona. Il sindacato sulla valutazione della Soprintendenza è escluso, trattandosi di discrezionalità tecnica, salvo irragionevolezza, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4096 del 2021 e n. 2559 del 2023.
Sul versante urbanistico, la perizia allegata all’istanza di permesso di costruire documenta cedimenti fondazionali, disomogeneità strutturale e assenza di progetto strutturale: le criticità statico-strutturali ex art. 24.6.3 dell’allegato B1 al PUC sussistono, e la loro valutazione amministrativa non è sostituibile in sede giurisdizionale. Le censure sulla scheda d’ambito CE 2 sono respinte: l’edificato non è espressione di edilizia tradizionale e la deroga sulle coperture è ammessa “di norma”. L’appello è respinto, con condanna alle spese per Comune e società e compensazione verso il Ministero della cultura.
Nota della Redazione
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